Sentenza n. 425 del 1993

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SENTENZA N. 425

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 20 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 3 giugno 1993, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare 11 marzo 1993, n. D/349 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, contenente: "Disposizioni applicative della normativa comunitaria concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi", ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1993.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

udito l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

l. La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (in relazione agli artt. 71, lett. b), e 77, lett. b), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), nonchè dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione, chiedendo l'annullamento della circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo 1993, n. D/349, contenente disposizioni applicative della normativa comunitaria a favore dei coltivatori di alcuni seminativi.

La ricorrente osserva che con il regolamento del Consiglio CEE n. 1765/92 è mutato il regime di aiuti ai coltivatori di cereali, semi oleosi e piante proteiche, e il principio del sostegno ai redditi è subentrato a quello del sostegno alla produzione. L'azienda agricola, per ottenere quanto previsto dal regolamento, deve presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) una domanda dove sono riportati i dati necessari per l'applicazione, in sede di liquidazione, dei criteri previsti dalla normativa comunitaria.

La circolare dispone che tale domanda sia trasmessa all'AIMA in duplice copia: l'Ente, quindi, inoltrerà una copia alla regione presso cui l'azienda agricola richiedente ha sede <al fine del successivo espletamento dei controlli>, che consistono in sopralluoghi aziendali programmati dall'amministrazione centrale. In tal modo, si conferiscono alla regione - argomenta la ricorrente - funzioni di controllo che non le competono. L'art.71 del d.P.R. n. 616 del 1977 riserva infatti allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; l'art. 77 dello stesso decreto delega alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi di regolazione del mercato, con eccezione, però, di quelli che sono riservati all'AIMA. La legge 14 agosto 1982, n. 610 (Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA), stabilisce infine, all'art. 3, lett. e), che l'AIMA curi l'erogazione delle provvidenze finanziarie, avvalendosi della collaborazione delle regioni con le quali essa può stipulare convenzioni.

Da tale disciplina - conclude la Regione Umbria - emerge con chiarezza come lo Stato si sia riservato, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni amministrative di regolazione dei mercati agricoli e la delega di quelle concernenti l'attuazione degli interventi, eccettuate le funzioni riservate all'AIMA, mentre la cura delle erogazioni finanziarie, tra le quali vanno ricomprese quelle in esame, è compito dell'AIMA.

L'attribuzione delle competenze di controllo alle regioni, disposta con mera circolare, viola dunque il riparto delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e concretizzato dal d.P.R. n. 616 del 1977.

Vi sarebbe altresì, secondo la ricorrente, la violazione dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione, poichè la circolare impone alla Regione il compimento di atti che ricadono sotto la riserva di legge ivi espressamente prevista.

2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso.

In una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale riconosce la competenza dell'AIMA in materia di controlli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, lett. e) della legge n. 610 del 1982 e dall'art. 77, lett. b) del d.P.R. n. 616 del 1977. Il sospetto avanzato dalla Regione Umbria - che la circolare impugnata abbia attribuito alle regioni funzioni di controllo e poteri di sopralluogo - sarebbe però privo di fondamento. Il riferimento, contenuto nella circolare, alla trasmissione della domanda all'assessorato regionale competente al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali, ha soltanto il valore di una <norma di chiusura>, che consente all'AIMA di stipulare, se del caso, una convenzione con le regioni e che fa salvo, in via del tutto ipotetica, un autonomo potere di controllo previsto dalla normativa regionale.

La circolare, nel titolo II, lett. b), richiama d'altronde il sistema integrato di controllo previsto dai regolamenti comunitari, che presuppone l'utilizzo di metodologie accentrate in seno all'AIMA: il sistema di controllo prescelto è dunque diverso da quello che potrebbero esercitare le regioni mediante semplici sopralluoghi aziendali.

Ulteriore conferma del fatto che gli adempimenti siano curati dall'AIMA si trae dal modello di verbale di controllo (allegato III alla circolare) dove la denominazione dell'organismo di controllo è lasciata in bianco. Il che non sarebbe avvenuto se la circolare avesse inteso affidarlo alle regioni.

Osserva infine l'Avvocatura che la circolare non prevede neppure ipotesi di <avvalimento di uffici regionali> per l'espletamento di tale attività, di modo che il ricorso andrebbe rigettato nella parte in cui chiede l'annullamento della circolare impugnata.

3. Ha presentato memoria anche la Regione Umbria, richiamando quanto già esposto nel ricorso e precisando che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, che riordina le competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, non abroga gli articoli 71, lett. b), e 77, lett.b), del d.P.R. n. 616 del 1977, sì che il quadro normativo sul riparto delle funzioni tra Stato e Regioni sarebbe identico, su questo punto, a quello vigente al momento della proposizione del ricorso.

Considerato in diritto

l. La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, ritenendo che la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 11 marzo 1993, n. D/349, contenente disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria sul sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi, alteri il riparto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, conferendo arbitrariamente alla Regione poteri di controllo in materia riservata allo Stato, e in particolare all'AIMA, in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, e degli articoli 71 e 77 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Essa lamenta altresì la illegittimità per violazione della riserva di legge introdotta dall'art.14, secondo e terzo comma, della Costituzione.

2. Il ricorso va respinto, secondo quanto verrà ora precisato.

Il conflitto trae origine da quel passaggio della circolare in base al quale la domanda presentata dal produttore per ottenere gli aiuti comunitari viene trasmessa in copia dall'AIMA al competente assessorato regionale dell'agricoltura, al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali.

Ora, non è immaginabile che con mera circolare possa essere modificato il riparto di attribuzioni fra lo Stato e le Regioni, come delineato dagli articoli 71 e 77 del citato d.P.R. 616 del 1977, e l'ambito delle competenze dell'AIMA, quale risulta dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e in particolare dall'art. 3, lett. e), che affida all'Azienda di Stato il compito di provvedere all'erogazione degli aiuti e delle compensazioni finanziarie disposte dai regolamenti comunitari. Proprio il citato art. 3 della legge n. 610 del 1982 prevede che per tale attività l'AIMA possa avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con esse apposite convenzioni. E in vista di siffatta eventualità, la circolare ha disposto l'invio della copia della domanda ai competenti assessorati regionali: in funzione, dunque, di doverosa informazione, e non certo al fine di attribuire loro nuovi compiti, oltretutto indeterminati.

Così correttamente interpretata, la circolare si sottrae alle censure mosse dalla Regione Umbria, il cui ricorso va dunque respinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettare, con circolare, prescrizioni sull'applicazione della normativa comunitaria concernente il sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e, in particolare, disporre che copia della domanda presentata dal produttore all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sia trasmessa al competente assessorato regionale, a fini di informazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/11/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 03/12/93.