Ordinanza n. 413 del 1993

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ORDINANZA N. 413

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1993 dal Pretore di Padova-sezione distaccata di Este - nel procedimento civile vertente tra Ferrari Luigi e la U.S.L. n. 22 di Este Montagnana, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

 

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Dott.Renato Granata.

 

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da un titolare di farmacia convenzionata contro la U. S. L n. 22 di Este Montagnana il pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con ordinanza del 21 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 53 Cost. -dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5 % dell'importo al lordo dei tickets;

 

che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza (perchè introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva;

 

inoltre non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.).

 

Considerato che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993 e manifestamente infondata con ordinanze n. 279 e n. 302 del 1993;

 

che nessuna nuova argomentazione viene addotta, nè alcun diverso profilo prospettato; che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;

 

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Este, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/11/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

 

Renato GRANATA, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 23/11/93.