ORDINANZA N. 398
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni) in relazione all'art. 3, lett. l, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Giusti Manolo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Genova, chiamato a pronunciarsi a seguito di "impugnazione" proposta avverso sentenza con la quale, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice ha dichiarato "non doversi procedere" a norma dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) per concessione del perdono giudiziale, ha sollevato, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 3, lettera l) della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art.32 del citato d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione davanti al tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare minorile;
considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 12, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato, affermando in proposito "che il diritto a proporre l'opposizione deve essere riconosciuto non solo quando la pronuncia sulla responsabilità è coessenziale alla sentenza che definisce l'udienza preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando la responsabilità dell'imputato è ontologicamente presupposta, come nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata, come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98 del codice penale" (v. sentenza n. 77 del 1993);
e che, pertanto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il petitum che il giudice a quo mostra di perseguire, la questione ora proposta de ve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni) sollevata, per contrasto con l'art.76 della Costituzione in relazione all'art. 3, lettera l), della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/11/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/11/93.