Ordinanza n. 398 del 1993

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ORDINANZA N. 398

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del- l'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni) in relazione all'art. 3, lett. l, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Giusti Manolo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Genova, chiamato a pronunciarsi a seguito di "impugnazione" proposta avverso sentenza con la quale, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice ha dichiarato "non doversi procedere" a norma dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) per concessione del perdono giudiziale, ha sollevato, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 3, lettera l) della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art.32 del citato d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione davanti al tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare minorile;

considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 12, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato, affermando in proposito "che il diritto a proporre l'opposizione deve essere riconosciuto non solo quando la pronuncia sulla responsabilità è coessenziale alla sentenza che definisce l'udienza preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando la responsabilità dell'imputato è ontologicamente presupposta, come nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata, come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98 del codice penale" (v. sentenza n. 77 del 1993);

e che, pertanto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il petitum che il giudice a quo mostra di perseguire, la questione ora proposta de ve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n.448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni) sollevata, per contrasto con l'art.76 della Costituzione in relazione all'art. 3, lettera l), della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/11/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16/11/93.