Ordinanza n. 390 del 1993

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ORDINANZA N. 390

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia, con ricorso depositato in Cancelleria il 30 luglio 1993 ed iscritto al n. 49 del registro ammissibilità conflitti.

 

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Ritenuto che, con note nn. 4389, 4531 e 4791 in data, rispettivamente, 7, 11 e 22 giugno 1993, il Ministero dell'agricoltura e foreste ha disposto il trasferimento degli uffici e dell'archivio del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria dalla sede in Roma, Largo di Torre Argentina 11, dove non possono più essere allogati, presso i locali demaniali di via Sallustiana 10, malgrado la decisa opposizione del Commissario, che giudica tali locali inidonei all'esercizio delle sue funzioni;

 

che il Ministero di grazia e giustizia, con nota n. 60/43 del 25 giugno 1993, si è dichiarato incompetente "in merito al trasloco di cui trattasi";

 

che in seguito ai detti provvedimenti il Commissario, con ricorso depositato il 30 luglio 1993, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia, chiedendo a questa Corte di:

 

a) dichiarare che la competenza a provvedere i commissariati agli usi civici dei locali d'ufficio, dei servizi e del personale di segreteria appartiene oggi, de iure condito, non più al Ministro dell'agricoltura, ma al Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 110 Cost., annullando di conseguenza le note sopra indicate dei rispettivi Ministeri;

 

b) in subordine, ove fosse ritenuta la vigenza dell'art.38 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che attribuisce la competenza al Ministero dell'agricoltura, dichiarare che essa non consente di imporre al Commissario, in contrasto con l'art. 104, primo comma, Cost., la propria decisione in ordine alla scelta della sede, delle modalità e dei tempi del trasloco, annullando di conseguenza le note sopra indicate del Ministero dell'agricoltura;

 

c) in ulteriore subordine, sollevare d'ufficio davanti a se medesima questione di legittimità costituzionale del citato art. 38 della legge sugli usi civici, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

 

Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è chiamata in questa fase a delibare senza contraddittorio l'ammissibilità del ricorso, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

 

che a tal fine deve ulteriormente accertarsi, sempre in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, di ordine soggettivo e oggettivo, necessari a norma dell'art. 37, primo comma, per aversi conflitto tra poteri dello Stato rientrante nella previsione dell'art. 134 Cost.;

 

che nella specie palesemente non sussiste materia di conflitto, posto che il potere rivendicato nei confronti del Ministro dell'agricoltura non appartiene al Commissario ricorrente, bensì, secondo la sua interpretazione fondata sull'art. 110 Cost., al Ministro di grazia e giustizia;

 

che non è prospettabile nemmeno un'invasione delle attribuzioni giurisdizionali spettanti al Commissario, limitativa dell'autonomia garantitagli dall'art. 104 Cost., atteso il principio di effettività della funzione giurisdizionale, in quanto momento necessario dell'ordinamento, la quale non può essere impedita o sospesa da carenze o insufficienze dei locali o dei servizi forniti dall'organo amministrativo preposto all'organizzazione materiale della funzione (cfr. ord. n. 23 del 1993);

 

che tali rilievi assorbono il profilo soggettivo della questione di ammissibilità del ricorso, onde la Corte è dispensata dall'esaminare se spetti ai singoli Ministri la legittimazione a resistere al presente conflitto.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, la Toscana e l'Umbria nei confronti del Ministro dell'agricoltura e del Ministro di grazia e giustizia con l'atto in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/11/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 09/11/93.