ORDINANZA N. 388
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 24 del registro conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alla deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 29 aprile 1993 con la quale è stata negata l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'On. Craxi Benedetto, detto Bettino, per i capi di imputazione di cui alle ipotesi di corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e concernente il procedimento n. 8655/92 R.G., trasmessa alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece per i capi concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 della stessa richiesta di autorizzazione).
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
uditi gli avv. Valerio Onida e Giuseppe Frigo per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e gli avv.Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei deputati.
Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è stata promulgata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, serie generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento;
che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/11/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 09/11/93.