ORDINANZA N. 387
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del 28 giugno 1993 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, iscritto al n. 21 del Registro conflitti 1993, per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, sorto in relazione alla deliberazione dell'Assemblea del 1° aprile 1993 che ha disposto la restituzione, per violazione del termine previsto dal comma 1, ultimo periodo, dell'art. 344 del codice di procedura penale, degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Gianfranco Occhipinti per concorso nel reato di cui agli artt. 353, secondo comma, del codice penale, e 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (turbata libertà degli incanti, pluriaggravata), e per concorso nel reato di cui agli artt. 319 e 321 del codice penale e 7 del citato decreto legge (corruzione per atto contrario per doveri d'ufficio, pluriaggravata).
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;
uditi il Procuratore e il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta per la Procura ricorrente, e gli Avvocati Federico Sorrentino e Giovanni Maria Flick per la Camera dei deputati.
Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è stata promulgata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, serie generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento;
che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e la Camera dei deputati siano nuovamente sentite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/11/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 09/11/93.