Ordinanza n. 386 del 1993

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ORDINANZA N. 386

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, iscritto al n. 23 del registro conflitti 1993, notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, sorto in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea nella seduta del 18 marzo 1993, con le quali l'autorizzazione a procedere nei confronti del Sen. Severino Citaristi è stata negata per i capi di imputazione concernenti le ipotesi di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (lettere a, c, e e g della domanda formulata il 6 novembre 1992 e trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia al Senato della Repubblica il 18 novembre 1992; lettere a, c, e e f della domanda formulata il 16 dicembre 1992 e trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia al Senato della Repubblica il 5 gennaio 1993) ed è stata concessa per i capi di imputazione concernenti le ipotesi di violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti (lettere b, d, f e h della richiesta in data 6 novembre 1992 e lettere b, d e g della richiesta in data 16 dicembre 1992).

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli avvocati Valerio Onida e Giuseppe Frigo per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e gli avvocati Stefano Grassi e Marcello Gallo per il Senato della Repubblica.

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione, è stata promulgata la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256, Serie Generale, del 30 ottobre 1993), recante la modifica dell'art. 68 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per poter sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento;

che, potendo avere tale legge costituzionale rilevanza nel presente giudizio, appare opportuno che, al riguardo, la parte ricorrente e il Senato della Repubblica siano nuovamente sentiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/11/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Antonio BALDASSARRE, Redattore

Depositata in cancelleria il 09/11/93.