Ordinanza n. 374 del 1993

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ORDINANZA N. 374

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO giudice

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1991 dal Tribunale di Savona nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della s.d.f. Barberis Franco e Pè Cinzia, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento della società di fatto Barberis Franco e Pè Cinzia, promosso a seguito dell'istanza della Banca d'America e d'Italia, il Tribunale di Savona ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma (rectius: primo e secondo comma), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società di persone;

che il Giudice remittente ha ritenuto non manifestamente infondato il dubbio circa la legittimità costituzionale della norma, con riferimento alle società di persone (per le quali vige la regola della responsabilità patrimoniale illimitata dei soci), per la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, e per la disparità di trattamento che verrebbe a prodursi tra le due categorie di persone (imprenditori individuali e soci delle società personali che, al pari dei primi, sono illimitatamente responsabili e, pertanto, esposti al fallimento in via automatica, ai sensi dell'art. 147, secondo comma, della legge fallimentare);

che, ad avviso del giudice a quo, l'irrazionale disparità di trattamento si profilerebbe anche con riguardo ai tipi di società, a seconda che si tratti o meno di società artigianali e, quindi, a seconda che si superino o meno certi limiti dimensionali dell'impresa (onde sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento tra l'impresa di piccole dimensioni, quando questa sia organizzata in forma societaria, e particolarmente nella forma delle società di persone, e l'impresa organizzata in forma individuale);

che la questione sarebbe rilevante in considerazione della modesta entità del capitale sociale, delle poche attrezzature utilizzate e della mancanza di scorte.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991 e con successiva ordinanza n. 11 del 1993, ha già dichiarato inammissibile analoga questione;

che l'ordinanza di remissione non contiene nuove argomentazioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società di persone, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/10/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 07/10/93