ORDINANZA N. 372
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO giudice
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1993 dal Pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Marmugi Pieranna e l'INAIL, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Istituto Nazionale confederale di assistenza, dell'I.N.A.S. e dell'I.T.A.L.;
udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il pretore di Livorno ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), nella parte in cui affida l'esercizio dell'assistenza e della tutela di un lavoratore, per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni di qualsiasi genere, nonchè la rappresentanza davanti agli organi preposti alla liquidazione di dette prestazioni, esclusivamente agli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
che la questione era sorta a seguito della mancata indicazione - avanti all'INAIL - del medico di fiducia di Marmugi Pieranna, la quale avrebbe dovuto indicarlo fra quelli inclusi negli elenchi dei patronati allo scopo di far valutare, in sede collegiale, le conseguenze del suo infortunio sul lavoro;
che la controversia era stata portata davanti al pretore di Livorno in funzione di giudice del lavoro, il quale, considerando necessario per la sua decisione applicare l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma suddetta;
che secondo il pretore l'art. 1, primo comma, citato, nel consentire <l'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonchè la rappresentanza dei lavoratori innanzi agli organi di liquidazione di dette prestazioni o a collegi di conciliazione> agli <istituti di patronato e di assistenza sociale>, impedirebbe al lavoratore il riconoscimento, in concreto, del suo diritto inviolabile di scegliere il proprio medico mandatario, e ciò in violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione;
che in tal modo, si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra i lavoratori (a seconda che gli stessi richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio di tale diritto inviolabile) e a limitare la tutela della salute dei lavoratori stessi (impedendo, al contempo, il conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio);
che, secondo il remittente, la questione sarebbe rilevante, poichè dalla sua soluzione dipenderebbe la possibilità, per la Marmugi, di farsi assistere dal proprio medico di fiducia e, pertanto, di conseguire le provvidenze previste dal testo unico emanato con il d.P.R. n. 1124 del 1965, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, quindi, l'accoglimento o il rigetto del ricorso nel giudizio a quo;
che si è costituito l'INAIL e sono intervenuti, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, anche alcuni istituti di patronato, eccependo l'inammissibilità e sostenendo l'infondatezza della questione.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità, da esaminarsi in via preliminare, è fondata, in quanto la norma impugnata attiene le facoltà difensive del lavoratore nella fase amministrativa (culminante nella <collegiale medica>) i cui risultati, tuttavia, non sono vincolanti per il giudice;
che nella specie la pretesa della lavoratrice, con la proposizione del ricorso giurisdizionale, ha già varcato le aule giudiziarie, instaurando una lite per la cui soluzione non viene in rilievo la norma impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/10/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 07/10/93.