Ordinanza n.371 del 1993

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ORDINANZA N. 371

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, nel procedimento penale a carico di Farris Pasqualina, iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Ritenuto che il Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, adito in sede di applicazione della pena su richiesta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede che il giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata anche quando accerta, sulla base degli atti, che il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione";

 

che il giudice remittente ritiene che l'imputazione di lesioni personali lievissime, contestata all'imputato, risulti incompleta rispetto a quanto emerge dagli atti, in base ai quali è, a suo avviso, ravvisabile la ben più grave ipotesi di tentato omicidio;

 

che ciò nonostante il Pretore osserva di non potersi esimere dal dare luogo all'applicazione della pena richiesta dalle parti in quanto la norma impugnata non prevede che egli possa rilevare la diversità del fatto rispetto alla contestazione;

 

che proprio la mancata previsione di un potere di controllo sulla genuinità e sull'esattezza dell'imputazione contrasterebbe:

 

- con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza di detta disciplina in raffronto all'opposta previsione dettata per il dibattimento dall'art. 521 del codice di rito, nonchè con il potere, pur sempre concesso al giudice, di esercitare un sindacato di legittimità sulle richieste delle parti; ed inoltre per l'ingiustificata disparità di trattamento in conseguenza dell'opzione per il rito speciale;

 

- con l'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2, n. 45, della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, riferisce la pena "patteggiata" a quella irrogabile per il reato effettivamente commesso, e non già per quello formalmente contestato;

 

- con l'art. 112 della Costituzione, consentendo di fatto al pubblico ministero di conseguire una sentenza inappellabile in ordine ad un fatto diverso da quello commesso, eludendo perciò il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

 

Considerato che, secondo la sua stessa prospettazione, il Pretore remittente mostra di ritenere che sulla base degli atti sottoposti al suo esame sia configurabile il reato di tentato omicidio non contestato in fatto all'imputato;

 

che tale situazione implica necessariamente che, ai sensi dell'art. 21, primo comma, del codice di procedura penale, il Pretore è tenuto ("in ogni stato e grado del processo") a dichiarare immediatamente la propria incompetenza per materia in quanto il reato è attribuito alla cognizione di un giudice di competenza superiore (cfr. anche la sentenza n. 347 del 1991 di questa Corte);

 

che, conseguentemente, la norma impugnata non può ricevere applicazione alcuna nel giudizio a quo e, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/10/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 07/10/93.