ORDINANZA N. 368
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Considerato che all'udienza del 4 maggio 1993 sono state discusse le cause promosse con ordinanze 23 novembre 1992 e 24 dicembre 1992 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente al n. 15 ed al n. 84 del registro ordinanze 1993, e con ricorso della Regione Lombardia notificato l'8 gennaio 1993 e depositato il 16 gennaio 1993, iscritto al n. 3 del registro conflitti 1993, giudice relatore prof. Luigi Mengoni; con ordinanza 13 marzo 1992 dalla Corte di appello di Torino, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1992, e con ricorso della Regione Lombardia notificato il 16 gennaio 1993 e depositato il 25 gennaio 1993, iscritto al n. 4 del registro conflitti 1993, giudice relatore prof. Cesare Mirabelli;
che all'udienza del 25 maggio 1993 è stata discussa la causa promossa con ricorso della Regione Calabria notificato l'11 febbraio 1993 e depositato il 16 febbraio 1993, iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1993, giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;
rilevato che il 24 luglio 1993 è cessato dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il prof. Giuseppe Borzellino, Vice Presidente di questa Corte e componente del collegio nelle udienze sopra indicate;
che a tale data non erano state ancora adottate le decisioni nella cause suddette.
Ritenuto che le cause sopra indicate devono essere rinviate a nuovo ruolo dato che -- ai sensi degli artt. 16 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte -- le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/07/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Cesare MIRABELLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/07/93.