ORDINANZA N. 341
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco GRECO
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. "New Center Color" e la s.a.s. "Pratoelabora C.A.F.", iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per prestazioni diverse dalla somministrazione di merci e di denaro, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato, investito della domanda di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 648 cod.proc.civ., con ordinanza del 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 cod.proc.civ. per "ingiustificata disparità di trattamento probatorio tra forniture di merci e prestazioni fatturate di servizi";
che il giudice remittente si ritiene legittimato a sollevare la questione in quanto originata da una domanda sulla quale è competente a decidere in via definitiva lo stesso giudice.
Considerato che il potere decisorio attribuito al giudice istruttore dall'art. 648 cod.proc.civ. comprende soltanto l'accertamento dei presupposti ivi indicati per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
che il giudice istruttore non può pregiudicare, nemmeno incidentalmente, il merito della causa, e in particolare non ha il potere di decidere incidenter tantum sull'esistenza dei presupposti di applicabilità del procedimento monitorio, il cui accertamento appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio;
che pertanto, neppure in quanto investito dell'istanza di cui all'art. 648 cod.proc.civ., egli è legittimato a proporre la suddetta questione di costituzionalità dell'art.634 cod.proc.civ.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 634 e 648 cod.proc.civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.
Francesco GRECO, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 23/07/93