Ordinanza n. 329 del 1993

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ORDINANZA N. 329

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile tra Maurizio Ferrari e Guido Briganti, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

 

Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 nel corso del procedimento civile di opposizione all'esecuzione promosso da Maurizio Ferrari nei confronti di Guido Briganti, il Pretore di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), nella parte in cui non prevede la sospensione dell'esecuzione degli sfratti anche per il territorio del Lido di Venezia;

 

che la norma censurata, "in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano nei comuni di Venezia e di Chioggia", dispone la sospensione, per un periodo di trentasei mesi, dell'esecuzione per rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia;

 

che, ad avviso del Pretore, la sospensione degli sfratti non si applica anche al Lido di Venezia, non compreso nella laguna ma costituente divisione naturale della laguna stessa dal mare Adriatico: interpretazione questa che sarebbe indirettamente avvalorata dall'art. 4 della stessa legge, laddove si individuano le attribuzioni della Commissione per la salvaguardia di Venezia e se ne estendono espressamente le competenze a tutto il territorio della vigente conterminazione lagunare, al comune di Chioggia e alle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;

 

che il giudice rimettente ritiene che il diverso trattamento degli abitanti del Lido di Venezia, rispetto a quello riservato agli abitanti di Venezia insulare o delle isole interne alla laguna, sarebbe irragionevole, giacchè l'esodo della popolazione ed il degrado del patrimonio edilizio urbano investirebbero anche tale località;

 

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione, richiamando l'ordinanza n. 52 del 1993 di questa Corte, per rilevare come la non inclusione del Lido di Venezia tra le zone per le quali è stata eccezionalmente disposta la sospensione dell'esecuzione degli sfratti corrisponde ad una scelta non irragionevole, che limita il beneficio alle zone di maggior valore storico, più colpite da fenomeni di degrado edilizio, destinato ad aggravarsi con l'allontanamento dei vecchi residenti.

 

Considerato che il Pretore di Venezia censura un trattamento differenziato in ragione di una distinta situazione di fatto, collegata a diverse caratteristiche abitative presenti nell'ambito dello stesso Comune, sollecitando l'estensione di un beneficio di carattere derogatorio che costituisce il frutto di una scelta del legislatore, che non si palesa irrazionale o ingiustificata;

 

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestatamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), sollevata dal Pretore di Venezia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 21/07/93.