Ordinanza n. 328 del 1993

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ORDINANZA N. 328

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1992 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Borille Gianfranco, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo avverso l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro preventivo di un cantiere edile, pronunciata dallo stesso Tribunale in sede di riesame, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione, dell'art. 79 della legge della regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), nella parte in cui prevede che il silenzio-assenso tenga luogo della concessione edilizia;

che ad avviso del giudice a quo la norma regionale, prevedendo il silenzio-assenso in materia urbanistico-edilizia senza alcun carattere di temporaneità e senza alcuna limitazione, come invece prevedeva l'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (norma peraltro non più in vigore, secondo il rimettente, a far data dal 1° gennaio 1992, per l'esaurirsi delle proroghe della stessa), avrebbe creato un istituto nuovo volto non ad accelerare la procedura secondo il disposto dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n.47, che delega appunto alle regioni tale specifico compito, ma addirittura ad eliminarla "anche nella sua espressione formale e finale di atto-documento, a seguito della semplice inerzia della P.A.", con ciò esorbitando dai limiti imposti al legislatore regionale dall'art. 117 della Costituzione. Nè - secondo il rimettente - possono nella specie trovare applicazione, in riferimento all'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - che abilita le regioni ad adottare norme in tema di procedimento amministrativo - le previsioni degli artt. 17,19 e 20 della stessa legge, che hanno introdotto nuovi moduli procedimentali (possibilità di esercizio dell'attività privata, soggetta a provvedimento abilitativo, previa semplice denunzia di inizio dell'attività stessa all' amministrazione, ed eventuale verifica successiva dell'esistenza dei presupposti abilitativi, nonchè silenzio- assenso), trattandosi di materia paesaggistica e di assetto ambientale "in esso inclusa la regolamentazione del territorio, per le espresse esclusioni previste al comma 2 dell'art. 17 e al comma 4 dell'art. 9" (recte:19);

che inoltre la norma denunciata, venendo ad incidere sul precetto penale (per escluderlo), si porrebbe in violazione dell'art. 25 della Costituzione, che riserva la materia alla legge dello Stato;

che ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale del Veneto, concludendo per l'inammissibilità e per l' infondatezza della questione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è proposta dalla Corte remittente sul presupposto della temporaneità della normativa statale di principio (art. 8 d.l. n. 9 del 1982, conv. in legge n. 94 del 1982 cit.) in materia di concessioni edilizie, presupposto che viene assunto quale termine di raffronto della denunziata illegittimità della disposizione di legge regionale;

che, peraltro, su tale profilo centrale della questione incidono sia la norma posta con l'art. 23, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 - che, sopprimendo il termine di efficacia, più volte prorogato, della citata norma statale di principio, ne determina la vigenza non limitata nel tempo - sia, in particolare, la disciplina, successiva all'ordinanza di rimessione, contenuta nell'art. 5 del decreto- legge 7 giugno 1993, n. 180, con cui si introduce in via generale il principio del silenzio-assenso in tema di rilascio delle concessioni edilizie, facendosi altresì esplicito richiamo all'art. 29 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo "in assenza di legislazione regionale" (comma 2 dell'articolo citato);

che risulta quindi opportuno disporre la restituzione degli atti al giudice a quo perchè valuti, alla luce del richiamato quadro normativo, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/07/93.