ORDINANZA N. 314
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1991 dalla Commissione Tributaria di 2° grado di Sassari sul ricorso proposto da Luigi Marras contro l'Intendenza di finanza di Sassari, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel procedimento instaurato a seguito di ricorso di Luigi Marras, ex parlamentare nazionale ed ex consigliere regionale, avverso la decisione con la quale la Commissione Tributaria di 1° grado di Sassari aveva rigettato la domanda di rimborso delle maggiori somme versate all'Erario a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche dal 1974 al 1984 per la mancata applicazione delle esenzioni fiscali previste, secondo il ricorrente, anche a favore degli ex parlamentari e categorie equiparate, la Commissione Tributaria di 2° grado di Sassari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n.1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui escludono l'assegno vitalizio - spettante agli ex parlamentari ed alle categorie equiparate - dalla riduzione percentuale prevista, ai fini della determinazione del reddito tassabile, per l'indennità attribuita ai parlamentari in carica;
che il giudice remittente premette che l'assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari ed equiparato alla pensione era soggetto per intero, durante il periodo che interessa in causa, all'imposta sul reddito, mentre l'indennità corrisposta ai parlamentari in carica costituiva reddito solo nella misura del 40%;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate operano una ingiustificata discriminazione che contrasta con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che i due tipi di trattamento traggono origine da un unico rapporto, configurandosi il trattamento pensionistico come " corrispettivo differito" della prestazione lavorativa pregressa;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che il giudice remittente ha impugnato l'art.1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, che dispone che l'indennità spettante ai membri delle Camere "... è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e rappresentanza" e l'art. 47, lett. d), del d.P.R. n. 597 del 1973, che prevede l'assimilazione della suddetta indennità al reddito da lavoro dipendente;
che le norme denunciate non riguardano il regime fiscale dell'indennità attribuita ai membri del Parlamento - di cui il remittente denuncia l'incostituzionalità in quanto non applicabile anche all'assegno vitalizio spettante agli ex parlamentari e categorie equiparate - nè si riferiscono alla disciplina dell'assegno vitalizio;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1963, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito della persone fisiche), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di 2° grado di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/06/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 09/07/93.