Ordinanza n. 287 del 1993

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ORDINANZA N. 287

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 3 marzo 1993, depositato in Cancelleria il 15 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di Previdenza concernente "Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai sensi del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Deroghe ivi previste, perequazione delle pensioni per l'anno 1993, aliquota contributiva aggiuntiva ed assoggettamento a contributo della somma forfettaria di o 20.000 mensili per l'anno 1993", ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1993.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri: udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

 

uditi l'avv. Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

 

udito l'avvocato Angelo Clarizia per la Regione Emilia-Romagna.

 

Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del lo Stato, in relazione alla circolare del Ministero del tesoro del 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda di dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sia formalmente manifestato dagli organi competenti anche con riguardo al personale della Regione;

 

che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata ha determinato l'illegittima invasione della propria sfera di attribuzioni in materia di regolamentazione procedimentale delle vicende attinenti al rapporto di pubblico impiego dei suoi dipendenti, risultando perciò lesiva dell'art. 117 della Costituzione;

 

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;

 

che, con successiva istanza depositata il 20 aprile 1993, la Regione Emilia- Romagna ha preso atto di una nota del Ministero del tesoro, trasmessa alla Regione l'8 aprile 1993 e concernente l'accettazione delle domande di pensionamento per le quali si era formato il silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 dello stesso anno;

 

che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la Regione ritiene sia cessata la materia del contendere;

 

che l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha espresso adesione a tale istanza.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara estinto il processo per rinuncia.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/06/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GUIZZI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 16/06/93.