ORDINANZA N. 279
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), ordinanze emesse il 13 ottobre 1992 dal Pretore di Vicenza - Sezione distaccata di Thiene (n. 3 ordinanze), il 9 novembre 1992 dal Pretore di Verona ed il 23 ottobre 1992 dal Pretore di Treviso, rispettivamente iscritte ai nn. 780, 781, 782 e 807 del registro ordinanze 1992 e al n. 7 del registro ordinanze 1993 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1992 e n. 3 dell'anno 1993.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso tre distinti giudizi civili promossi da alcuni titolari di farmacie convenzionate contro la U.S.L. n.6 di Thiene il pretore di Vicenza ha sollevato, con ordinanze del 13 ottobre 1992, questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli art. 3 e 53 Cost. - dell'art.4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n.412 nella parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets;
che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in contrasto sia con il principio di eguaglianza (perchè introduce una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);
che con ordinanze del 9 novembre 1992 e del 23 ottobre 1992 il Pretore di Verona ed il Pretore di Treviso hanno sollevato la medesima questione incidentale di costituzionalità svolgendo analoghe argomentazioni;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di contenuto;
che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993;
che nessuna nuova argomentazione viene addotta, nè alcun diverso profilo prospettato;
che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n.412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sez. distaccata di Thiene, dal Pretore di Verona e dal Pretore di Treviso con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/05/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/06/93.