ORDINANZA N. 189
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, comma 1, del d.l. 20 maggio 1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art.5, comma 1, del d.l. 21 luglio 1992, n. 345 (Misure urgenti in campo economico e sociale), promossi con ordinanze emesse il 1° giugno 1992 dal Pretore di Treviso, il 28 agosto 1992 dal Pretore di Vicenza ed il 18 giugno 1992 dal Tribunale di Lamezia Terme, rispettivamente iscritte ai nn. 438, 718 e 805 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1992 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di costituzione di Cenedese Genoveffa nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio pro mosso contro l'INPS da Genoveffa Cenedese, titolare di pensione diretta integrata al minimo e di pensione di riversibilità, per ottenere la riliquidazione della seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di Treviso, con ordinanza del 1° giugno 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. 20 maggio 1992, n. 293, portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5 e 6, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, "nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni";
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto la negazione del principio della cristallizzazione appare sfornita di ogni giustificazione, nonchè l'art. 38, secondo comma, Cost., perchè riduce il trattamento pensionistico al di sotto della misura occorrente per garantire al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza;
che, nel corso di un procedimento di appello promosso dall'INPS contro Salvatore Aloe, è stata sollevata analoga questione, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 18 giugno 1992;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
che, nel corso di un giudizio promosso da Maria Carli e altri contro l'INPS, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 28 agosto 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.l. 21 luglio 1992, n. 345, testualmente riproduttivo dell'art. 4, comma 1, del precedente d.l. n. 293 del 1992;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che i giudizi di costituzionalità promossi dalle tre ordinanze hanno per oggetto questioni analoghe, per cui è opportuno disporne la riunione affinchè siano decisi con unico provvedimento;
che il d.l. n. 293 del 1992 non è stato convertito in legge;
che pure il successivo d.l. n. 345 del 1992 non è stato convertito in legge, nè è stato reiterato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. 20 maggio 1992, n. 293 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Treviso con l'ordinanza R.O. n. 438/92 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, comma 1, del d.l. 20 maggio 1992, n.293, sollevata, in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza R.O. n. 805/92 in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.l. 21 luglio 1992, n. 345 (Misure urgenti in campo economico e sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 77 Cost., dal Pretore di Vicenza con l'ordinanza R.O. n. 718/92 in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.