Ordinanza n. 183 del 1993

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ORDINANZA N. 183

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, con ricorso depositato in cancelleria il 5 febbraio 1993 ed iscritto al n. 43 del registro ammissibilità conflitti.

 

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento al decreto 25 novembre 1992 concernente la sottoposizione di taluni detenuti al regime detentivo di cui all'art. 41 bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), "per la dichiarazione che non spetta al Ministro di grazia e giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo";

 

che il Magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art. 1 la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti individuati nel decreto stesso a visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato la lesione delle attribuzioni direttamente garantite all'Autorità giudiziaria dall'art. 15 della Costituzione in tema di limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.

 

Considerato che ricorrono i requisiti di cui all'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87, ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la cui risoluzione spetti a questa Corte;

 

che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere insorto il conflitto è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 15 e 110 della Costituzione);

 

che inoltre è lamentata in concreto la lesione di un'attribuzione costituzionalmente garantita, qual'è quella conferita dall'art.15, secondo comma, della Costituzione all'Autorità giudiziaria in tema di limitazioni alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;

 

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera delibazione, senza contraddittorio, della presente pronuncia, resta impregiudicata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ogni decisione anche in punto di ammissibilità.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona nei confronti del Ministro di grazia e giustizia;

 

dispone:

 

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;

 

b) che a cura del ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Ministro di grazia e giustizia entro il termine di gg. 30 dalla comunicazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il