ORDINANZA N. 182
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1992 dalla Corte d'Appello di Cagliari, nel procedimento penale a carico di Casti Francesco, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.46, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Cagliari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 238, primo comma, e 513, primo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non consentono l'acquisizione e quindi la lettura, delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero nel corso di indagini preliminari svolte in relazione ad un procedimento connesso";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la restituzione degli atti al giudice remittente per il riesame della questione.
Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione sulla base del testo dell'art. 238 nella formulazione derivata dal decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, il quale (al primo comma) consentiva l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale solo in caso di prove assunte nell'incidente probatorio, in giudizio, o delle quali era stata data lettura nello stesso; mentre non consentiva più (al quarto comma) la utilizzabilità di prove assunte in altro procedimento penale (diverse da quelle di cui al primo comma) ai fini delle contestazioni di cui agli artt.500, terzo comma, e 503 del codice di procedura penale;
che la legge 7 agosto 1992, n. 356 ha convertito in legge, modificandolo, detto testo, con la conseguenza che l'attuale formulazione dell'art. 238, quarto comma, consente ora di acquisire al fascicolo dibattimentale, mediante le contestazioni effettuate a norma dell'art.503, anche i verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti penali, diverse da quelle già previste al primo comma;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice remittente affinchè riesamini, alla luce della nuova disciplina, la rilevanza della questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 21/04/93.