Ordinanza n. 173 del 1993

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ORDINANZA N. 173

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali), promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 7 novembre 1992, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 1992.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

 

Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali);

 

che la disposizione impugnata detta norme in ordine alle azioni formative di cui all'art. 25, decimo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilendo che le stesse sono elaborate anche con la cooperazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle agenzie regionali per l'impiego, secondo gli indirizzi e i tempi concordati tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, e prevedendo altresì che, nel caso in cui le regioni non abbiano potuto elaborare ed eseguire le azioni formative nei tempi concordati, le stesse possono essere realizzate, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da parte di enti od organismi appositamente individuati e prescelti sulla base della specifica competenza e dell'affidabilità;

 

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

 

Considerato che il decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 9 dicembre 1992;

 

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Antonio BALDASSARRE, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 15/04/93.