SENTENZA N. 168
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41 (Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1992 dal Pretore di Roma -Sezione distaccata di Frascati- nel procedimento penale a carico di Battaglia Silvio, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
Il Vice Pretore di Frascati, nel procedimento penale a carico di Battaglia Silvio, imputato del reato di cui agli artt. 21 e 25 della legge n. 319 del 1976 in relazione all'art. 7 della legge della Regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41, per avere attivato e mantenuto sul suolo uno scarico idrico da insediamento civile preesistente alla legge n. 319 del 1976 senza la prescritta autorizzazione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 della legge regionale n.41 del 1982 che prevede l'obbligo dell'autorizzazione, per gli scarichi provenienti da insediamenti civili preesistenti alla legge statale n. 319 del 1976.
Il giudice a quo ha osservato che la legge n. 319 del 1976 ha regolamentato sia gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sia quelli provenienti da insediamenti civili, sanzionando penalmente, quanto ai primi, ed anche ai secondi, se successivi all'entrata in vigore della stessa legge, l'omessa richiesta di autorizzazione allo scarico.
Invece, per gli insediamenti civili preesistenti che non discaricano in pubbliche fognature, la legge prevede solo la denunzia alla competente autorità, la cui inosservanza è priva di sanzione penale.
Nè per questi ultimi scarichi potrebbe ravvisarsi il reato di cui agli artt. 21 e 25 della legge 319 del 1976 per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi regionali, le quali possono solo integrare la disciplina vigente ai sensi degli artt. 14 e 15 della citata legge e non anche quella concernente l'aspetto autorizzatorio, direttamente ed integralmente prevista dalla legge statale.
La norma impugnata, pertanto, violerebbe i principi costituzionali della riserva allo Stato della previsione di norme penali (art. 25 della Costituzione), e della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 della Costituzione).
Considerato in diritto
l. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 7 della legge regionale del Lazio 15 settembre 1982, n. 41, che prevede, anche per gli scarichi provenienti da insediamenti civili preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976 l'obbligo dell'autorizzazione, violi gli artt. 3 e 25 della Costituzione, perchè ingiustamente discrimina una categoria di cittadini nei confronti di un'altra (cioé i titolari di scarichi da insediamenti civili preesistenti alla legge n. 319 del 1976 rispetto a quelli di scarichi da insediamenti successivi alla stessa legge) e perchè la disciplina della materia, siccome penalmente sanzionata, non è di competenza regionale ma è riservata allo Stato.
2. - La questione non è fondata.
Gli artt. da 9 a 15 della legge n. 319 del 1976 disciplinano gli scarichi sia da insediamenti produttivi che da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, stabilendo a carico dei titolari l'obbligo dell'autorizzazione solo per quelli successivi all'entrata in vigore della legge (13 giugno 1976).
Per gli scarichi da insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature devono essere osservati i regolamenti dell'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura (art.14).
I titolari di scarichi già in essere all'entrata in vigore della legge, provenienti da insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione all'autorità comunale nei modi e nei tempi dalla stessa stabiliti (art. 15, primo comma).
Gli artt. 2 e 4 della suddetta legge n. 319 del 1976 prevedono inoltre le competenze dello Stato e delle Regioni in materia.
In sintesi, può affermarsi che allo Stato sono demandate l'attività di indirizzo, di promozione, di coordinamento generale e la emanazione di norme tecniche generali; alle Regioni, la normativa integrativa e di attuazione dei detti criteri e delle norme generali, nonchè la normativa integrativa e di attuazione dei programmi degli enti locali.
Inoltre, successivamente alla citata legge n. 319 del 1976, lo Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni concernenti la disciplina degli scarichi, la programmazione degli interventi di conservazione e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili, la programmazione degli interventi per la prevenzione ed il controllo del suolo (art. 101 del d.P.R. n. 616 del 1977) e ha poi ulteriormente precisato le competenze delle stesse (art. 6 del d.P.R. n. 915 del 1982).
La Regione Lazio, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti affidatile con le suddette norme ha emanato la legge impugnata ed ha provveduto con essa a disciplinare gli scarichi da insediamenti civili preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, la quale, in via meramente provvisoria, aveva previsto per essi solo l'obbligo della denuncia in attesa della regolamentazione definitiva, di spettanza delle Regioni anche in base alla legge stessa.
La citata legge regionale si limita a sancire anche per i suddetti scarichi l'obbligo dell'autorizzazione, ma non prevede alcuna sanzione penale.
La determinazione delle conseguenze della mancata autorizzazione può essere stabilita dal giudice ordinario competente per il merito.
Pertanto nella suddetta situazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata non è fondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lazio 15 settembre 1982, n. 41 (Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili) in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sollevata dal Vice Pretore di Frascati con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.
Francesco Polo CASAVOLA, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/04/93.