Ordinanza n. 162 del 1993

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ORDINANZA N. 162

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti - Sezioni riunite sul ricorso proposto dal Procuratore generale nei confronti degli Eredi di Smedile Antonio, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Ritenuto che, nel corso del giudizio d'appello proposto dal Procuratore generale contro la sentenza n. 28 del 1991 pronunciata dalla Sezione I giurisdizionale ordinaria nei confronti degli eredi di Antonio Smedile, la Corte dei conti - Sezioni riunite, con ordinanza dell'8 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt.3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, "nella parte in cui non prevede l'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi anche della responsabilità per danni cagionati dal de cuius allo Stato-pubblica amministrazione di cui era dipendente";

 

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, pur essendo norma sostanziale, ha efficacia retroattiva ed è applicabile anche ai giudizi di responsabilità già pendenti alla data di entrata in vigore della legge citata, ma, contrariamente all'assunto della sentenza appellata, non è estensibile agli eredi di amministratori o dipendenti dello Stato o di enti pubblici diversi dalle province e dai comuni;

 

che la norma in esame è ritenuta contrastante: a) con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, in quanto opera una ingiustificata disparità di trattamento tra gli eredi di amministratori o dipendenti comunali e provinciali e gli eredi degli altri pubblici amministratori o dipendenti pur soggetti alla giurisdizione del medesimo giudice contabile, sia sotto il profilo del principio di razionalità per l'incoerenza con la direttiva di omogeneizzazione della responsabilità di tutti i dipendenti pubblici impartita nel comma 1 dell'art. 58; b) con i princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione.

 

Considerato che la medesima questione è già stata sottoposta dalla stessa Corte dei conti a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 383 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.;

 

che le medesime ragioni che escludono la violazione dell'art. 3 Cost. valgono ad escludere anche la violazione dell'art. 97 Cost.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezioni riunite con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 08/04/93.