ORDINANZA N. 159
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611 ("Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato") promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Zampiero Fabio e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.51, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso della controversia di lavoro tra Zampiero Fabio e l'ente Ferrovie dello Stato, quest'ultimo costituitosi a mezzo di un proprio funzionario depositando una memoria difensiva, il Pretore di Venezia, con ordinanza del 14 luglio 1992, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 24, 32, comma 5, e 3 Cost. - dell'art. 3 R.D. 30 gennaio 1933 n.1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) nella parte in cui prevede che le amministrazioni dello Stato possono - intesa l'Avvocatura dello Stato - essere rappresentate dai propri funzionari nei giudizi innanzi al pretore per sospetta violazione sia del diritto di difesa (perchè, ammettendo indiscriminatamente per tutte le materie affidate alla competenza del pretore la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri funzionari, senza i limiti previsti dalla legge processuale, non si assicura alle stesse un adeguato patrocinio); sia della prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (perchè in generale, nell'ipotesi suddetta, viene consentito l'esercizio dello jus postulandi senza il previo esame di Stato); sia del principio di eguaglianza (per essere ingiustificatamente prevista, per le amministrazioni dello Stato, una disciplina differenziata della rappresentanza in giudizio nelle controversie innanzi al pretore);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata non fondata;
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni (v.delibera CIPE 12 agosto 1992 in attuazione del d.l. 5 dicembre 1991 n.386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n.35) e che ciò può incidere sulla possibilità che la difesa in giudizio di quest'ultima continui ad essere svolta dall'Avvocatura di Stato e quindi sulla ulteriore applicabilità della relativa disciplina;
che la questione di costituzionalità, come prospettata dal giudice rimettente, presuppone che trovi applicazione il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, la cui normativa è oggetto di censura;
che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano restituiti al giudice a quo perchè verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.
Francesco Paolo CASAVOLA Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 08/04/93.