ORDINANZA N. 136
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con tre ordinanze tutte emesse il 3 agosto 1992 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili vertenti tra la "Cooperativa Bruno Buozzi a r.l.", ed altri, e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma, iscritte ai nn. 688, 689 e 690 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di costituzione della "Cooperativa Bruno Buozzi a r.l." nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che a carico della cooperativa Bruno Buozzi a r.l. l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma ha accertato l'assunzione di un lavoratore senza il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, contestando altresì nel verbale di ispezione l'omesso versamento dei con tributi e dei premi assicurativi;
che per la prima violazione, ritenuta non connessa alla seconda, il detto Ispettorato ha emesso ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa di lire 1.000.000 ai sensi dell'art. 35, primo e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre per la violazione degli obblighi contributivi non risulta allo stato che analogo provvedimento sia stato adottato dagli istituti previdenziali competenti;
che la detta cooperativa ha proposto opposizione al Pretore in veste di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della legge citata, eccependo preliminarmente l'inesistenza nella specie di un rapporto di lavoro;
che l'Ispettorato, costituitosi in giudizio, ha eccepito a sua volta che, trattandosi di una violazione compresa tra quelle previste dal settimo comma dell'art. 35, l'opposizione deve procedere secondo la regola processuale degli artt. 22 e 23 della legge medesima, e quindi doveva essere proposta al pretore in veste di giudice ordinario;
che il Pretore di Parma - ritenendo che l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, dal quale dipende l'esistenza di entrambe le violazioni rilevate dall'Ispettorato, sia una funzione esclusiva del giudice del lavoro, mentre la norma denunciata gli impone di pronunciare ordinanza di conversione del rito speciale nel rito ordinario ai sensi dell'art. 427 cod.proc.civ. - con ordinanza del 3 agosto 1992 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art.22, "nella parte in cui non prevede un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento fra più riti processuali esperibili e una individuazione del giudice 'competente in base a criteri predeterminati e oggettivi";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata contrasta "col principio costituzionale di eguaglianza correlato alla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 3 e 24 Cost.)", perchè fa dipendere dal fatto casuale dell'antecedenza cronologica della notifica dell'ordinanza di competenza dell'Ispettorato o dell'ordinanza di competenza dell'istituto previdenziale l'applicazione di una disciplina processuale diversa a giudizi aventi lo stesso oggetto, quale l'accertamento del comune presupposto dell'esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato;
che sarebbe violato anche il "principio di attrazione della materia lavoristica e previdenziale nell'area di competenza del giudice specializzato" perchè, se il giudizio di opposizione posteriore fosse quello relativo all'ingiunzione emessa dall'istituto previdenziale, il pretore adito in funzione di giudice del lavoro sarebbe vincolato dal giudicato sull'esistenza del rapporto di lavoro intervenuto, nelle forme e secondo le regole del rito ordinario, nel giudizio precedente;
che sarebbe pure violato il diritto di non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.), dato che l'adozione del rito ordinario o del rito speciale dipende esclusivamente dall'iniziativa di uno dei soggetti del rapporto processuale;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società opponente dichiarando di condividere le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che, con una seconda ordinanza di pari data, la medesima questione è stata sollevata dallo stesso Pretore nel corso di un giudizio di opposizione promosso dalla s.r.l. Fonti di Varano dei Marchesi contro un'ordinanza-ingiunzione notificata dal- l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma per violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori, negata dall'opponente sul riflesso della mancanza nella specie di un rapporto di lavoro;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che, con una terza ordinanza sempre del 3 agosto 1992, la medesima questione è stata sollevata dal nominato Pretore nel corso di un giudizio di opposizione promosso dalla s.r.l. Imput 2000 contro un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma dopo aver accertato l'assunzione di quaranta dipendenti senza il preventivo nulla osta dell'ufficio di collocamento;
che, essendo stata eccepita dall'opponente la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato con i detti lavoratori, è insorto un conflitto tra il Pretore ordinario e il Pretore addetto alle cause di lavoro, i quali si sono reciprocamente spogliati della causa;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che i giudizi promossi dalle tre ordinanze vertono sull'identica questione e pertanto è opportuno disporne la riunione affinchè siano decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata sottoposta da altro giudice a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con sentenza n. 433 del 1990;
che il principio di attrazione dell'accertamento di un rapporto di lavoro nelle funzioni del giudice specializzato per le controversie di lavoro, ammesso che esista nel senso preteso dal giudice remittente, non è coperto da garanzia costituzionale, nè d'altro lato, come già ritenuto dalla sentenza citata, può dirsi irragionevole la differenza di trattamento processuale dell'opposizione all'ordinanza- ingiunzione, prevista dalla norma impugnata in relazione alla natura della violazione e all'autorità amministrativa competente;
che nemmeno sussiste l'asserita violazione dell'art. 25, primo comma, Cost.: l'accertamento (negativo o positivo) del rapporto di lavoro da parte del pretore in veste di giudice ordinario, quando l'inesistenza del rapporto sia eccepita in un processo di opposizione contro l'ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro, non pregiudica le funzioni del giudice specializzato successivamente chiamato a pronunciarsi sulla medesima eccezione pregiudiziale nel giudizio di opposizione contro l'ingiunzione emessa da un istituto previdenziale per le violazioni di sua competenza.
Invero, come pure è stato precisato dalla sentenza del 1990, il giudicato sull'esistenza del rapporto di lavoro formatosi nei confronti dell'Ispettorato del lavoro non può spiegare efficacia nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, quali l'INPS o l'INAIL, "atteso che l'istituto previdenziale, come avente titolo ex lege all'accertamento e all'esazione dei contributi assicurativi obbligatori, è titolare di un diritto autonomo non dipendente dal rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato stesso, che perciò si configura come res inter alios acta rispetto alla controversia circa la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo" (cfr. Cass. nn.9239 del 1987, 2900 del 1985 e 6029 del 1984);
che, infine, le medesime ragioni per cui è stata esclusa la violazione dell'art. 24 Cost. valgono ad escludere anche la violazione dell'art.113, primo comma, Cost., che del primo non è che una specificazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Parma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 01/04/93.