ORDINANZA N. 93
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, co. 1°, 5°, 6°, 8°, 9°; 21, co. 1° e 2°; 22, co. 2° e 3°, della legge 27 dicembre 1977, n.968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, co. 2°; 12, co. 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, co.3°, 4°, 7° e 8°; 22, co. 1°, 2°, 7° e 9° della legge 11 febbraio 1992, n.157, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Gabrieli Leopoldo, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 prima serie speciale dell'anno 1992.
Visto l'atto di costituzione di Gabrieli Leopoldo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Gabrieli Leopoldo il Pretore di Bassano del Grappa, con ordinanza del 10 aprile 1992 (r.o.n. 350 del 1992), ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, co. 1°, 5°, 6°, 8°, 9°; 21, co. 1° e 2°; 22, co. 2° e 3°, legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, co. 2°; 12, co. 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, co.3°, 4°, 7° e 8°; 22, co. 1°, 2°, 7° e 9°, legge 11 febbraio 1992, n. 157, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui consentono l'esercizio della caccia da parte di soggetti privati, previo rilascio di licenza di porto di fucile per uso di caccia a seguito di abilitazione regionale, in assenza di alcun fine di utilità sociale; ovvero, e comunque, nella parte in cui non prevedono limitazioni al numero massimo dei soggetti così abilitati, in ambito nazionale e locale in riferimento agli artt. 2; 3, co. 1° e 2°; 9, co. 1° e 2°; 10, co. 1°; 11,secondo inciso; 32, co.1°; 30, co. 1°; 33, co. 1°;41, co. 2° e 3°; 42, co. 2°; 44, co. 1°; 101, co.2°, Costituzione;
che il giudice a quo ha premesso nell'ordinanza che l'imputato era stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 c.p. per avere abbattuto un esemplare di gallo cedrone appartenente a specie protetta nei cui con fronti la caccia doveva considerarsi non consentita e che durante il dibattimento lo stesso imputato ha proposto domanda di oblazione, essendo nel frattempo intervenuta la legge 11 febbraio 1992 n. 157, che, all'art. 30, ha escluso l'applicabilità delle disposizioni relative al reato di furto a fattispecie quali quelle oggetto del giudizio a quo, ed ha previsto nuove sanzioni;
che le censure di costituzionalità sono rivolte nei confronti del complesso delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della caccia concernenti:
a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le prescritte autorizzazioni e concessioni;
b) la previsione di un numero aperto di coloro che possono conseguire la concessione per lo svolgimento dell'attività venatoria in tutto il territorio nazionale;
c) l'attività di programmazione dell'esercizio venatorio demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle Regioni;
d) la tutela del patrimonio faunistico e delle specie protette;
Considerato che le questioni sottoposte al- l'esame della Corte non appaiono rilevanti, dal momento che il giudizio a quo verte sull'applicazione all'imputato della normativa penale sopravvenuta, a lui più favorevole, di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che ha previsto nuove sanzioni penali per l'ipotesi criminosa di abbatti mento di animale appartenente a specie protetta, escludendo per questa fattispecie l'applicabilità delle sanzioni previste per il furto - e che tale disposizione di favore non risulta impugnata nel presente giudizio;
che l'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina autorizzatoria dell'esercizio dell' attività venatoria non potrebbe comunque, nella specie, influire sulla legittimità di tale esercizio effettuato sulla base della licenza di caccia di cui risultava in possesso l'imputato all'epoca del fatto contestato;
che le questioni sollevate non risultano, per tanto, pregiudiziali alla definizione del giudizio a quo e devono, di conseguenza, essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt.8, co. 1°, 5°, 6°, 8° e 9°; 21, co. 1° e 2°; 22, co. 2° e 3° della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1, co. 2°; 12, co. 1°, 6°, 8°, 11° e 12°; 14, co. 3°, 4°, 7° e 8°;22, co. 1°, 2°, 7° e 9° della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/03/93.