Ordinanza n. 75 del 1993

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ORDINANZA N. 75

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1992 dal Giudice conciliatore di Robbio nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Tubettificio Robbiese e la s.n.c. Edilsistem, iscritta al n.508 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, di cui non è precisato l'oggetto, vertente tra la S.r.l. Tubettificio Robbiese e la S.n.c. Edilsistem, il Giudice conciliatore di Robbio, con ordinanza del 14 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.244, primo comma, cod.proc.civ., nella parte in cui non prevede che, "oltre al nome e al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioè dell'elemento essenziale per individuarli e reperirli";

che, ad avviso del giudice remittente la norma impugnata contrasta con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art.6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui ha aderito l'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848";

che, in particolare, l'omessa indicazione della residenza delle persone citate a testimoniare impedirebbe alla controparte di ottenere tempestivamente, prima della decisione del giudice sull'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova, la convocazione di tali persone anche come testi a discarico, in violazione del principio della "parità delle armi";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che la giurisprudenza costante di questa Corte esclude le norme internazionali pattizie, ancorchè generali, dall'ambito normativo dell'art. 10 Cost., il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute dovendo intendersi riferito esclusivamente alle norme consuetudinarie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod.proc.civ., sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 6, par.3, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi Mengoni, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/02/93.