Sentenza n. 72 del 1993

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SENTENZA N. 72

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Toscana notificato il 15 maggio 1992, depositato in Cancelleria il 25 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno) ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1992.

 

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

udito l'avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 15 maggio 1992, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n.224 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128 della Costituzione.

 

La ricorrente espone che l'art. 1 del decreto impugnato delimita l'ambito territoriale di applicazione dei benefici previsti per le zone del Mezzogiorno dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed ulteriormente modificato con legge 11 agosto 1991, n. 275, mentre gli artt. 2 e 3 individuano, rispettivamente, le attività finanziabili, nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi, e la tipologia dei contributi, anche in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese beneficiarie.

 

Dalla suddetta delimitazione territoriale - che comprende le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - risultano escluse quelle aree della Regione Toscana che sono, invece, considerate facenti parte del Mezzogiorno, ai fini delle relative agevolazioni, dall'art. 1 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e precisamente i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

 

In tal modo, secondo la ricorrente, per effetto di una norma di carattere regolamentare sarebbero state indebitamente eliminate dall'applicazione dei benefici per il Mezzogiorno quelle parti del territorio della Regione Toscana che la legge, di cui la stessa norma regolamentare pretende di essere attuazione, ha, invece, ricompreso tra i destinatari dei suddetti benefici, in ragione della loro obbiettiva realtà economica e sociale.

 

A giudizio della ricorrente, risulterebbero conseguentemente lesi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonchè le competenze regionali costituzionalmente garantite, per essere stato immotivatamente differenziato in sede di normazione secondaria il trattamento di zone che erano state considerate unitariamente da fonti legislative primarie, in relazione ad interventi direttamente incidenti in materie di competenza regionale, quali l'artigianato e l'agricoltura.

 

L'esclusione delle suddette aree operata dal decreto impugnato sarebbe, infine, priva di idonea base legislativa, posto che nessuna delle norme primarie di riferimento - d.l.n. 786 del 1985; legge di conversione n. 44 del 1986; L. n.275 del 1991; nonchè L. n. 400 del 1988 - peraltro citate nelle premesse dello stesso decreto, avrebbe autorizzato il Ministro a limitare l'ambito territoriale di applicazione delle agevolazioni concesse, ambito che l'art. 1, primo comma, del citato d.l. n. 786 del 1985 espressamente conferma essere quello dei "territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tra i quali sono, appunto, ricomprese le isole della Toscana, che il decreto impugnato ha, invece, escluso.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito nel giudizio.

 

Considerato in diritto

 

1. La Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione nei confronti del regolamento adottato con il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992 n. 224, che, nel disciplinare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - agevolazioni disposte con il decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44 - non ha incluso nel novero dei soggetti beneficiari le imprese operanti nei territori compresi nei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

 

Il conflitto viene sollevato con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 128 della Costituzione, stante l'incidenza del decreto impugnato nella sfera dell'economia regionale nonchè in materie affidate alla competenza regionale, quali l'agricoltura e l'artigianato.

 

2. Il ricorso è fondato.

 

L'atto nei cui confronti viene proposto il conflitto (D.M. 17 gennaio 1992 n. 224) è un regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988 n.400: regolamento che trova il suo fondamento diretto nell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n.44), dove è stato conferito al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il compito di stabilire "criteri" e "modalità" per la concessione delle agevolazioni finanziarie disposte dallo stesso decreto-legge a favore dell'imprenditorialità giovanile operante nel Mezzogiorno.

 

Tale regolamento - che è stato adottato al fine di eseguire e attuare la disciplina primaria posta dal decreto- legge n. 786 - individua, all'art. 1, i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni in questione richiamandosi alle società aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con esclusione di ogni altro territorio. Senonchè il decreto-legge n. 786, nell'indicare, a livello di normazione primaria, i soggetti beneficiari delle agevolazioni dallo stesso previste, aveva fatto riferimento alle imprese "aventi sede ed operanti nei territori meridionali di cui all'art. 1 del Testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218", territori nel cui ambito la norma richiamata include anche parti del territorio regionale toscano, quali i Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

 

Appare, pertanto, evidente che il decreto ministeriale oggetto del conflitto - quando, all'art. 1, primo comma, ha elencato i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 786 del 1985 - ha indebitamente delimitato l'ambito di applicazione della disciplina posta con forza primaria dall'art. 1 dello stesso decreto-legge: ma così disponendo, l'atto impugnato ha leso la sfera delle attribuzioni spettanti alla Regione Toscana ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, stante l'incidenza della disciplina in questione sia nell'assetto di settori, quali l'agricoltura e l'artigianato, di spettanza regionale, sia, più in generale, nello sviluppo economico della popolazione regionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n.224, i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44); conseguentemente annulla l'art. 1, primo comma, di detto decreto ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti beneficiari.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/02/93.