ORDINANZA N. 52
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 4, quarto comma (recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dalla Pretura circondariale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di Corsi Francesca ed altri, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di Corsi Francesca ed altri, con ordinanza del 19 dicembre 1991 (R.O. n. 398 del 1992), pervenuta alla Corte il 7 luglio 1992 ha sollevato, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quarto comma (recte: quinto comma) della legge 8 novembre 1991, n. 360, e 10 del decreto-legge 8 novembre 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, nella parte in cui tale normativa non si applica a coloro che, pure tenuti alla osservanza della speciale legislazione veneziana, operino in territori non ricompresi nei centri storici, nella specie di Venezia e Chioggia (presidio ospedaliero di Dolo);
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto si determinerebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti di costoro che, pur tenuti all'osservanza della legislazione speciale veneziana, soggiacciono ad essa per gli aspetti penalizzanti e ne sono esclusi per quelli di favore;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con la ordinanza n. 17 del 1993, ha già dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando, tra l'altro, che la differente disciplina degli scarichi trova ragionevole giustificazione nella diversità delle condizioni socio-economico in cui i soggetti messi a raffronto operano nella differente e difficoltà che gli stabilimenti affrontano;
che, per giunta, essa rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui operato si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale se non sia, come non è nella specie, del tutto arbitrario;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quinto comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n.71, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia -Sezione distaccata di Dolo-, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/02/93.