Sentenza n. 47 del 1993

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SENTENZA N. 47

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 17 agosto 1992, depositato in cancelleria il 20 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento - comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste prot. n. 81163 del 12 giugno 1992 - con il quale è stato disposto il trasferimento del signor Fabio Sciancalepore, dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste, ed iscritto al n. 32 del registro conflitti 1992.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

 

uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

l. - Con ricorso notificato il 17 e depositato il 20 agosto 1992 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al provvedimento - comunicato con nota del Ministero dell'agricoltura e delle foreste prot. n.81163 del 12 giugno 1992 (pervenuta il 18 giugno 1992) - con il quale è stato disposto il trasferimento del signor Fabio Sciancalepore, dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato, al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste.

 

La Regione deduce, a sostegno del ricorso, la violazione delle competenze ad essa attribuite dall'art. 4, numeri 1 e 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di ordinamento degli uffici e di usi civici.

 

La Regione rileva che le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, come pure le disposizioni in materia di pubblico impiego, dettate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, delineano due distinti sistemi per la mobilità del personale pubblico: in ambito nazionale, a cura del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in ambito locale, a cura delle Regioni.

 

Il provvedimento denunciato come invasivo di competenze regionali suppone che fosse disponibile e vacante un posto dello stesso profilo professionale presso il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici di Trieste; attiene inoltre ad una procedura di mobilità avviata ed attuata in ambito nazionale. La Regione sottolinea che il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici è un ufficio regionale.

 

Pertanto non poteva essere incluso in ambito nazionale, fra le amministrazioni pubbliche con posti vacanti da coprire mediante mobilità, secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 e della legge n. 554 del 1988. Se mai un procedimento di mobilità avesse dovuto essere attivato - ma nessuna carenza di personale era stata segnalata presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici - competente a provvedere sarebbe stata la Regione.

 

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

 

L'Avvocatura osserva che i processi di mobilità debbono coinvolgere tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni e gli enti territoriali minori, senza la "separatezza" che la Regione ricorrente pretenderebbe.

 

3. - In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria ribadendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto, sulla base della documentazione acquisita e prodotta, la nota del Ministro dell'agricoltura, che ha dato origine al conflitto, sarebbe meramente esecutiva di precedenti decreti ministeriali, non impugnati tempestivamente.

 

Inoltre lo stesso provvedimento attuerebbe il trasferimento di un dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato al Ministero dell'agricoltura e non alla Regione.

 

L'Avvocatura ricorda che con decreto ministeriale del 4 febbraio 1991, emesso in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988, sono state determinate le dotazioni organiche provvisorie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le cui tabelle relative alla "amministrazione periferica" riguardano commissariati per la liquidazione degli usi civici, tra i quali quello di Trieste. Le tabelle formalizzerebbero quanto già previsto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica del 15 novembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 93 bis, quarta serie speciale, del 5 dicembre 1989), con il quale sono stati pubblicati i posti vacanti in amministrazioni pubbliche da coprire mediante mobilità del personale.

 

Tra questi posti era già compreso quello indicato nella nota, meramente esecutiva o al più confermativa, impugnata dalla Regione.

 

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza del ricorso, ricordando che il Commissario per la liquidazione degli usi civici esercita oramai funzioni quasi esclusivamente giurisdizionali, di competenza statale, sicchè il personale di supporto sarebbe comparabile con l'analogo personale delle commissioni tributarie o delle cancellerie e delle segreterie dei giudici amministrativi.

 

Considerato in diritto

 

l. - La Regione Friuli-Venezia Giulia, ricorrendo contro il provvedimento di trasferimento di un dipendente dell'Ente ferrovie dello Stato al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste, attuato nel quadro della mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche, chiede si dichiari che non spetta allo Stato il potere di attivare processi di mobilità in ambito nazionale per personale da destinare al Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste.

 

La Regione deduce, essenzialmente, che il Commissariato per la liquidazione degli usi civici non poteva essere incluso, in ambito nazionale, fra le amministrazioni pubbliche con posti vacanti da coprire mediante mobilità di personale, secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Sostiene inoltre che non vi era alcun posto vacante presso il Commissariato e che, se mai vi fosse stato, competente a provvedere alla copertura sarebbe stata la Regione, con mobilità in ambito regionale.

 

2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso, che sarebbe tardivo rispetto ai provvedimenti in ipotesi lesivi delle attribuzioni regionali ed in particolare rispetto al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 15 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 93 bis, quarta serie speciale, del 5 dicembre 1989. Inoltre il provvedimento che ha dato origine al conflitto costituirebbe la mera esecuzione del decreto ministeriale 4 febbraio 1991, di determinazione delle dotazioni organiche provvisorie del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che nella tabella relativa all'amministrazione periferica già prevedeva profili professionali ed organico presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste, comprendendo il posto messo a concorso per trasferimento da altre amministrazioni.

 

3. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.

 

La Regione si duole che sia stato coperto con le procedure di mobilità del personale previste per le amministrazioni statali un posto di ruolo, che assume inesistente, presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trieste.

 

Seguendo tale prospettazione, l'atto in ipotesi lesivo delle attribuzioni regionali non è costituito dalla comunicazione dell'assegnazione del signor Sciancalepore al posto di coadiutore (IV qualifica funzionale) presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici, ma dalla previsione tabellare di un posto nell'organico dell'amministrazione statale dell'agricoltura, assegnato ad un ufficio servente l'attività giurisdizionale attribuita al Commissario, nonchè dalla assegnazione in copertura di quel posto mediante mobilità di personale statale. La invasione delle competenze regionali avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciata rispetto all'atto in ipotesi lesivo di tali competenze, quindi con riferimento al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 15 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 1989. Questo decreto, difatti, già indicava il posto da coprire e provvedeva alla attivazione delle procedure di mobilità, stabilendo i relativi criteri, mentre la mera individuazione del destinatario del trasferimento attuata con procedura concorsuale non discrezionale, che in sè non attira alcuna censura della ricorrente, assume, con riferimento alle ragioni della dedotta invasività, carattere meramente esecutivo.

 

Il ricorso della Regione Friuli- Venezia Giulia deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato sollevato dalla Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 10/02/93.