Sentenza n. 33 del 1993

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SENTENZA N. 33

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570 nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n.663, che all'articolo 1 sancisce che "le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti parti:

 

ARTICOLO 11 - primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

 

ARTICOLO 12;

 

ARTICOLO 27 - secondo comma, limitatamente alle parole "per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti -";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE II DEL CAPO IV DEL TITOLO II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE III DEL CAPO IV DEL TITOLO II: - "La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

 

ARTICOLO 32 - secondo comma, "Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.";- terzo comma, "La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.";- quarto comma, "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n.53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.28.";- quinto comma, "Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.";- sesto comma, "Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore a un terzo.";- settimo comma, "Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.";- ottavo comma, "Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune.";- nono comma, "Con la lista devesi anche presentare:

 

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

 

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55;

 

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

 

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art.28.";- decimo comma, "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.";- ultimo comma, "Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.";

 

ARTICOLO 33;

 

ARTICOLO 34;

 

ARTICOLO 35;

 

ARTICOLO 47 - primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.";

 

ARTICOLO 49 - secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)";

 

ARTICOLO 51 - secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;";- secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE II DEL CAPO V DEL TITOLO II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE III DEL CAPO V DEL TITOLO II: "Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

 

ARTICOLO 56;

 

ARTICOLO 57;

 

ARTICOLO 58;

 

ARTICOLO 60 - primo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti," nonchè alle parole "nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.";- secondo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE II DEL CAPO VI DEL TITOLO II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE III DEL CAPO VI DEL TITOLO II: "Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.";

 

ARTICOLO 68;

 

ARTICOLO 69;

 

ARTICOLO 70;

 

ARTICOLO 71;

 

ARTICOLO 72;

 

ARTICOLO 73;

 

ARTICOLO 74;

 

ARTICOLO 75 - primo comma, limitatamente alle parole " e III ";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE II DEL CAPO VII DEL TITOLO II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE III DEL CAPO VII DEL TITOLO II: "Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

 

ARTICOLO 79;

 

ARTICOLO 8l.

 

iscritto al n. 51 del Registro Referendum.

 

Viste le ordinanze del 15 dicembre 1992 e 11 gennaio 1992 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

 

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

uditi gli avvocati Paolo Barile, Nicolò Lipari e Valerio Onida per i presentatori Segni Mariotto ed altri.

 

Ritenuto in fatto

 

1.- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 da cinquantasette cittadini elettori sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n.663, che all'articolo 1 sancisce che "le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti parti:

 

ARTICOLO 11 - primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

 

ARTICOLO 12;

 

ARTICOLO 27 - secondo comma, limitatamente alle parole "per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti -";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE II DEL CAPO IV DEL TITOLO II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE III DEL CAPO IV DEL TITOLO II: - "la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

 

ARTICOLO 32 - secondo comma, "Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.";- terzo comma, "La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.";- quarto comma, "I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.";- quinto comma, "Ciascun elettore non può sotto scrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.";- sesto comma, "Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore a un terzo.";- settimo comma, "Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.";- ottavo comma, "Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune.";- nono comma, "Con la lista devesi anche presentare:

 

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

 

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

 

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

 

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.";- decimo comma, "La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.";- ultimo comma, "Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.";

 

ARTICOLO 33;

 

ARTICOLO 34;

 

ARTICOLO 35;

 

ARTICOLO 47 - primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.";

 

ARTICOLO 49 - secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)";

 

ARTICOLO 51 - secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;";- secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE II DEL CAPO V DEL TITOLO II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE III DEL CAPO V DEL TITOLO II: "Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

 

ARTICOLO 56;

 

ARTICOLO 57;

 

ARTICOLO 58;

 

ARTICOLO 60 - primo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti," nonchè alle parole "nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.";- secondo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE II DEL CAPO VI DEL TITOLO II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE III DEL CAPO VI DEL TITOLO II: "Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.";

 

ARTICOLO 68;

 

ARTICOLO 69;

 

ARTICOLO 70;

 

ARTICOLO 71;

 

ARTICOLO 72;

 

ARTICOLO 73;

 

ARTICOLO 74;

 

ARTICOLO 75 - primo comma, limitatamente alle parole " e III ";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE II DEL CAPO VII DEL TITOLO II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

 

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE III DEL CAPO VII DEL TITOLO II: "Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

 

ARTICOLO 79;

 

ARTICOLO 8l.

 

2.- Con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'Ufficio centrale per il referendum, verificata la regolarità della suddetta richiesta di referendum popolare, ne ha dichiarato la legittimità.

 

3.- Con successiva ordinanza dell'11 gennaio 1992 l'Ufficio centrale per il referendum ha rilevato che alcune disposizioni investite dal quesito referendario hanno subito modifiche nel senso che:

 

a) il quarto comma dell'art. 32 è stato sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271 per cui il testo attuale risulta così formulato: "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n.53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28";

 

b) il numero 2 del nono comma dell'art. 32 è stato sostituito dall'art.2 della legge 18 gennaio 1992 n.16, per cui con la lista devesi anche presentare "la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle con dizioni prevista dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n.55";

 

c) il decimo comma dell'art. 32 è stato sostituito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 271, secondo cui: "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione".

 

In relazione a tali modifiche l'Ufficio centrale per il referendum - dopo aver rilevato che non risulta mutato il contenuto normativo essenziale delle varie disposizioni e che le nuove leggi hanno apportato soltanto modifiche formali o di dettaglio - ha provveduto (in applicazione dei principi fissati da questa Corte con la sentenza n. 68 del 1978) a trasferire il quesito referendario sulla nuova regolamentazione, disponendo di conseguenza, la parziale modifica del quesito stesso.

 

5.- Ricevuta la comunicazione delle ordinanze, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione alle parti.

 

6.- Una memoria è stata depositata dai promotori del referendum per sostenere che l'iniziativa referendaria, con la nuova formulazione del quesito, supera le censure a suo tempo svolte dalla Corte nella sentenza n.47 del 1991 e va pertanto dichiarata ammissibile.

 

Altra memoria è stata depositata dal "Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione" - qualificatosi come "libera associazione di persone" interessata all'esito del giudizio di ammissibilità dei referendum - per sostenere la tesi dell'inammissibilità del referendum.

 

7.- Nella camera di consiglio del 13 gennaio sono stati uditi, come difensori dei presentatori, gli avvocati Paolo Barile, Nicolò Lipari e Valerio Onida, che hanno insistito per la tesi dell'ammissibilità.

 

Considerato in diritto

 

1.- Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento del "Comitato per la difesa ed il rilancio della costituzione", dal momento che la possibilità di intervenire nei giudizi relativi alla ammissibilità delle richieste referendarie è stata limitata dall'art.33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 ai soli presentatori o delegati ed al Governo, con esclusione di altri soggetti (cfr. sentt. n.10 del 1972, n. 28 del 1987, n. 47 del 1991).

 

2.- La richiesta referendaria investe, in tutto o in parte, ventiquattro articoli e le intestazioni di otto sezioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali", con le successive modificazioni e integrazioni.

 

Lo scopo perseguito dal referendum - così come risulta precisato nella memoria presentata dai promotori - è quello di "estendere a tutti i Comuni il sistema maggioritario attualmente previsto solo per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attraverso l'abrogazione delle norme che disciplinano il sistema elettorale vigente per i Comuni più popolosi".

 

In relazione a tale scopo il quesito, nella formulazione attuale - oltre a non incorrere in nessuna delle ipotesi ostative di cui all'art. 75, secondo comma, della Costituzione - può ritenersi rispondente a quei criteri di chiarezza, omogeneità ed univocità che questa Corte ha ripetutamente richiamato nelle proprie pronunce in tema di ammissibilità dei referendum abrogativi (v., in particolare, le sentenze n. 16 del 1978, n. 29 del 1987 e n. 47 del 1991).

 

3.- In proposito va ricordato che un quesito in parte coincidente con quello in esame, presentato in data 8 febbraio 1990, venne dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 47 del 1991. In tale pronuncia si poneva in luce che il quesito allora proposto - essendo orientato a de terminare sia l'estensione del sistema maggioritario con voto limitato ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia l'eliminazione del potere di votare i singoli candidati in qualunque lista compresi - veniva a investire due "oggetti eterogenei", con la conseguenza di sottoporre all'elettore "scelte non necessariamente convergenti" e suscettibili di determinare - in caso di accoglimento della proposta referendaria - una situazione "ambigua e oggettivamente incerta", in relazione "tanto al fine perseguito quanto all'effettiva possibilità di funzionamento della disciplina residuale".

 

Più in particolare, con la stessa sentenza, veniva sottolineato come risultasse dubbio, alla luce della normazione residua, far derivare l'eliminazione del metodo della libera scelta dei candidati tra le varie liste dall'abrogazione parziale allora proposta nei confronti dell'art. 55, primo e quarto comma, del T.U. n. 570 del 1960, mentre, in linea più generale, si dubitava anche della possibilità di scorporare dalla ratio del sistema elettorale previsto per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti - come "sistema maggioritario con voto limitato" (art. 11, primo comma, T.U. n.570) - l'eventualità di una libera scelta dei candidati tra più liste.

 

La formulazione del quesito che viene ora sottoposto al giudizio di ammissibilità supera tali rilievi, dal momento che la nuova proposta di abrogazione non viene più a comprendere il richiamo all'art. 55, primo e quarto comma, risultando limitata alle sole norme del T.U. n. 570 del 1960 che prevedono per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti un sistema elettorale "a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale" (art. 12, primo comma): con la conseguenza che il fine che viene ora a emergere dalla proposta abrogatrice appare chiaramente circoscritto alla unificazione della disciplina elettorale comunale ed alla con seguente estensione a tutti i Comuni del sistema elettorale maggioritario con voto limitato sanzionato dalla normazione in vigore per i soli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

 

Il quesito, nella nuova formulazione, risulta, pertanto, ispirato ad una ratio che si presenta unitaria e chiaramente percepibile dall'elettore, mentre l'eventuale accoglimento della proposta referendaria non è tale da dare adito a divergenze interpretative in grado di determinare rischi di paralisi, sia pure temporanea, nel funzionamento degli organi elettivi comunali. Le difficoltà, peraltro di natura meramente operativa, che dovessero delinearsi in sede di applicazione della disciplina di risulta - non venendo a incidere su aspetti essenziali del sistema elettorale - potrebbero, in ogni caso, essere ovviate mediante interventi successivi del legislatore ordinario, che, pur dopo l'accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere d'intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata (v. sent.n. 468 del 1990).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 11 (nella parte indicata in epigrafe), 12, 27 (nella parte indicata in epigrafe), 32 (nelle parti indicate in epigrafe), 33, 34, 35, 47 (nella parte indicata in epigrafe); 49 (nella parte indicata in epigrafe), 51 (nella parte indicata in epigrafe), 56, 57, 58, 60 (nella parte indicata in epigrafe), 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 (nella parte indicata in epigrafe), 79 e 81, nonchè delle intestazioni della Sezione II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo IV del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Cap. V del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Cap. VI del Titolo II, delle Sezioni II (nella parte indicata in epigrafe) e III del Capo VII del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n.570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e successive modificazioni e integrazioni, richiesta dichiarata legittima, con ordinanze del 15 dicembre 1992 e dell'11 gennaio 1993, dall'Ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/01/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Enzo CHELI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 04/02/93.