SENTENZA N. 27
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante "Istituzione del ministero delle partecipazioni statali", iscritto al n. 47 del Registro Referendum.
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
udito l'avv. Massimo Severo Giannini per il comitato promotore.
Ritenuto in fatto
1. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 6 settembre 1991 da 37 cittadini elettori sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 22 dicembre 1956, n.1589, recante "Istituzione del ministero delle partecipazioni statali"? L'Ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ha dichiarata legittima.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale ha convocato la Corte in camera di consiglio per il giorno 13 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n.352, per deliberare sull'ammissibilità del referendum secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.
In data 11 gennaio 1993 il comitato promotore del referendum, in persona del suo presidente avv. Massimo Severo Giannini - avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 33, terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970 - ha depositato memoria, chiedendo che il referendum sia dichiarato ammissibile giacchè, pur essendo in corso la "privatizzazione" delle partecipazioni statali, il ministero delle partecipazioni statali non è stato soppresso.
Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 l'avv. Massimo Severo Giannini è comparso per il comitato promotore, illustrando la suddetta memoria.
Considerato in diritto
1. La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda l'intero testo della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.
Tale legge, dopo avere istituito con l'art. 1 il ministero delle partecipazioni statali, gli ha trasferito (art. 2, comma primo) le competenze in precedenza spettanti al ministero delle finanze per quanto attiene alle partecipazioni da esso gestite ed alle aziende patrimoniali dello Stato; gli ha parimenti devolute (art. 2, comma secondo) le attribuzioni precedentemente spettanti al Consiglio dei ministri, al Presidente del consiglio dei ministri od a singoli ministri, relativamente all'Iri, all'Eni ed a tutte le altre imprese con partecipazione statale diretta o indiretta, nonchè (art. 2, quinto comma) le attribuzioni spettanti ai ministeri del tesoro e dell'industria e commercio in ordine al Fondo di finanziamento dell'industria meccanica.
La legge suindicata ha inoltre previsto (art. 3) l'inquadramento in enti autonomi di gestione di tutte le anzidette partecipazioni, articolandole in strutture pubbliche.
Al fine di coordinare l'azione del ministero delle partecipazioni statali con quella degli altri ministeri interessati, ha inoltre istituito (art. 4) un comitato permanente composto, oltre che dal ministro per le partecipazioni statali, dai ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale.
La legge regola, infine, l'organizzazione del ministero, con riferimento alle sue strutture amministrative, alle relative competenze, alla provvista del personale, nonchè alla copertura delle relative spese.
2. La Corte ritiene che non sussistano cause di inammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione - non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative previste da questa norma - o comunque desumibili dall'ordinamento costituzionale.
La richiesta è fornita dei requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità, essendo evidente che con essa si intende sottoporre a referendum l'abrogazione del sistema delle partecipazioni statali, così come configurato dalla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, con le conseguenti implicazioni sull'organizzazione amministrativa. Il sistema della legge, sottoposta a referendum, è fondato sul complesso "ministero delle partecipazioni statali"-"comitato permanente di ministri indicati dall'art. 4 della legge stessa", per quanto riguarda la direzione politica; sul complesso "enti di gestione"- "società finanziarie ed operative", per quanto riguarda l'elemento imprenditoriale.
Univoco, pertanto, è il tema oggetto della valutazione;
omogeneo e chiaro il relativo quesito, anche dopo l'emanazione del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. nella l. 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'Iri e l'Eni in società per azioni ed ha "attribuito" al ministero del tesoro le azioni stesse (art. 15).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589 recante "Istituzione del ministero delle partecipazioni statali", dichiarata legittima, con ordinanza 15 dicembre 1992, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/01/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 04/02/93.