SENTENZA N. 26
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
INI NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile" e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, "Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni", iscritto al n. 53 del Registro Referendum.
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;
udito l'avv. Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli regionali del Veneto, della Valle d'Aosta, del Piemonte e delle Marche.
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata dai Consigli regionali delle Regioni Trentino Alto-Adige, Umbria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati:
- l'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 (Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato, modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale e istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile);
- il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, "Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni".
2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale ha ritenuto la tempestività della presentazione della richiesta referendaria (ord. del 23 ottobre 1992); ha dato atto che le deliberazioni dei Consigli regionali sono state ritualmente adottate.
Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13 gennaio 1993, dandone avviso ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.352.
3. - Si sono costituiti i delegati dei Consigli regionali del Veneto, della Valle d'Aosta, del Piemonte e delle Marche, i quali hanno rilevato la necessità del ricorso al referendum abrogativo per realizzare adeguamenti della struttura e dei servizi del Ministero de quo alla mutata situazione per effetto dell'avvenuto decentramento di servizi ministeriali e soprattutto per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e del trasferimento della delega alle regioni della massima parte delle competenze ministeriali;
hanno altresì osservato che i limiti e le condizioni richieste dall'art. 75 della Costituzione così come interpretato dalla Corte Costituzionale sono stati osservati e hanno pertanto concluso per la ammissibilità del referendum.
Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo sulla cui ammissibilità la Corte deve pronunciarsi riguarda l'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e, per intero, il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663.
Ai suddetti fini, la indagine sulla sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità ed omogeneità ha esito positivo.
Il quesito referendario risulta congruo e coerente con le finalità che i suoi promotori si sono proposti e l'eliminazione o la permanenza delle norme che ne sono oggetto dipende effettivamente dalla risposta che fornirà il corpo elettorale.
1.1 - Si ritiene, inoltre, per la prima parte del quesito, quella cioé che riguarda l'art. 1 del regio decreto n. 1661 del 1929, che nessuno effetto negativo produce sui suddetti requisiti il fatto che il titolo di esso, che è contenuto nel quesito referendario, riguardi, oltre il Ministero dell'agricoltura e foreste, che i promotori intendono sopprimere nelle strutture in considerazione del trasferimento o della delega alle Regioni della massima parte delle funzioni ministeriali, anche la denominazione del Ministero della pubblica istruzione e la istituzione, presso di esso, di un sottosegretariato.
É essenziale il rilievo che il suddetto art. 1 riguarda solo il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che il regio decreto n. 1663 del 1929, che è l'oggetto della seconda parte del quesito, si riferisce alle strutture ed alle funzioni del Ministero dell'agricoltura e foreste, che, per effetto di norme successive a quelle oggetto del quesito referendario ed, in particolare, a seguito del trasferimento e della delega delle funzioni in materia alle Regioni, si sono sostanzialmente ridotte.
Sicchè, le finalità dei promotori possono avere attuazione e l'elettore chiamato a pronunziarsi sul quesito non può essere minimamente fuorviato.
2. - Non sussistono le cause di inammissibilità specificamente previste dall'art. 75 della Costituzione.
Le norme oggetto del quesito referendario non rientrano in nessuna delle ipotesi escluse. Non si tratta nè di una legge di bilancio, nè di una legge di amnistia e di indulto, nè di una legge tributaria, nè di una legge di autorizzazione a ratificare un trattato internazionale.
2.1 - Vero è che nel trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con la legge n. 1203 del 1957, l'agricoltura ha una posizione di grande rilievo (artt. da 38 a 47) e di grande interesse per la sua incidenza sull'attuazione del mercato comune e che l'art. 3 dello stesso Trattato, nel testo sostituito dall'art. G, n. 3 del Trattato approvato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ratificato e reso esecutivo con la legge 3 novembre 1992, n. 454, ribadisce l'impegno degli Stati membri per una politica comune nel settore dell'agricoltura e della pesca.
Ai fini che interessano, è sufficiente, peraltro, rilevare che gli artt. 5 e 6 della legge di ratifica del Trattato C.E.E. impegnano lo Stato membro ad adottare le misure di carattere generale e particolare, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni comunitarie e prevedono il coordinamento delle politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obblighi del Trattato in stretta collaborazione con le istituzioni comunitarie. Non indicano, però, gli organi ai quali lo Stato membro deve affidare i relativi compiti e funzioni. Sicchè non sussiste violazione di obblighi derivanti da trattati internazionali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 "Trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per l'applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato; modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale ed istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile" e il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, "Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni", richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 15 dicembre 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/01/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 04/02/93.