ORDINANZA N. 3
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 12 maggio 1992 dal Pretore di Palermo nei procedimenti civili vertenti tra Ortega Bianchi Mattia e Bivona Carmelo ed il Prefetto di Palermo, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) -- in cui le parti, personalmente ricorrenti, non avevano eletto domicilio nel Comune di Palermo -- con due identiche ordinanze, emesse entrambe il 12 maggio 1992, il Pretore di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono che la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio dell'opponente avverso l'ordinanza-ingiunzione, che si difende personalmente, possa legittimamente eseguirsi in qualsiasi Comune del circondario ove egli risieda, con conseguente obbligo di notificargli ivi gli atti del processo;
che ad avviso del giudice a quo, colui il quale abbia nominato un procuratore che eserciti nel circondario, godrebbe del più favorevole regime ex art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37) che assicura le comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo;
che ciò concreterebbe disparità di trattamento, tanto più grave ove si consideri che la legge avrebbe inteso valorizzare l'accesso alla giustizia del singolo attraverso la difesa personale che può essere svolta senza alcuna autorizzazione;
che ulteriore profilo di disparità risulterebbe dal confronto con l'Amministrazione opposta, la quale si difende in proprio attraverso funzionari delegati a cui le comunicazioni vengono eseguite addirittura fuori dalla circoscrizione;
che irragionevole appare altresì al Pretore la protezione accordata al bene della speditezza delle comunicazioni rispetto all'onere -- imposto alla parte_ -- di periodica ispezione della cancelleria, la quale per converso non sarebbe gravata in modo più sensibile da comunicazioni e notifiche in centri viciniori.
Ritenuto che identica questione è stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 431 del 1992;
che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi da quelli a suo tempo esaminati;
che la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/12/92.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 05/01/93.