ORDINANZA N. 494
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Puglia, notificati il 27 e 29 maggio e il 1° giugno 1992, depositati in cancelleria il 2, 3, 5 e 10 giugno successivi ed iscritti ai nn. 49, 50, 51, 52, 53 e 54 del registro ricorsi 1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ricorso notificato il 29 maggio 1992 e depositato il 2 giugno 1992 la Regione autonoma Valle d'Aosta ha proposto, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), per violazione degli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
che la norma in questione prevede che il termine massimo di centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici (di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3) si deve considerare perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato, con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale;
che con analogo ricorso, notificato il 27 maggio 1992 e depositato il 3 giugno 1992, la Regione Lombardia ha impugnato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, oltre all'art 3 del citato decreto-legge n. 274 del 1992, anche l'art. 10, secondo comma, seconda parte, dello stesso decreto-legge, concernente la facoltà per il Ministro per il coordinamento della protezione civile di stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile;
che la Regione Emilia-Romagna, con atto notificato il 27 maggio 1992 e depositato il 3 giugno 1992, ha denunciato l'art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche in collegamento con gli artt. 97, primo comma, e 9, secondo comma, della stessa;
che anche la Regione Liguria, con ricorso notificato il 29 maggio 1992 e depositato il 5 giugno 1992, ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, in relazione agli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione;
che la Regione Calabria, con atto notificato il 1° giugno 1992 e depositato il 10 giugno 1992, ha denunciato il più volte citato art. 3, in riferimento agli artt. 117, 118, 3, 97, 9 e 32 della Costituzione;
che, infine, anche la Regione Puglia, con ricorso notificato il 1° giugno 1992 e depositato il 10 giugno 1992, ha chiesto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge n. 274 del 1992, per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che i sei ricorsi, proposti contro disposizioni del medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154, serie generale, del 2 luglio 1992;
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordinanze n. 390 e 410 del 1992), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità:
- a) delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) ed agli artt. 3, 9, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
- b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, della Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA