Ordinanza n. 489 del 1992

CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 489

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 210, 503 e 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1992 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Tiscione Santo, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente che sia data lettura in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese da taluna delle persone indicate nell'art. 210 del codice di procedura penale, in presenza dei presupposti che legittimerebbero, invece, la lettura dei verbali di analoghe dichiarazioni rese dall'imputato;

che, con il medesimo provvedimento, il giudice remittente ha altresì sollevato, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 210 e 503 del codice di procedura penale, nella parte in cui entrambi non prevedono che la disciplina sull'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento di talune dichiarazioni rese in precedenza dalle parti private si applichi anche alle dichiarazioni rese dalle persone imputate in un procedimento connesso;

Considerato che con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio sotto il profilo sollevato dal giudice a quo, per cui la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

 

che, con decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, l'art. 210, quinto comma, del codice di procedura penale è stato modificato nel senso auspicato dal provvedimento di rimessione, per cui va ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze affinché riesamini la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe

Ordina, relativamente alle sollevate questioni sugli artt. 210 e 503 del codice di procedura penale, la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA