ORDINANZA N. 478
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 935 e 941 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dal Tribunale di Varese nel procedimento vertente tra Maurizio Giuliani ed altri e l'Aereo Club di Varese ed altri, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di costituzione della Cigna Insurance Company of Europe S.A. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
RITENUTO che il Tribunale di Varese - nel corso di un giudizio civile promosso dai genitori di un allievo pilota, deceduto in seguito alla caduta dell'aeromobile sul quale si trovava, pilotato da un altro allievo e dall'istruttore di volo - con ordinanza 21 giugno 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.2, 3 e 32 Cost., del combinato disposto degli artt. 935 e 941 cod. nav., in relazione all'art. 19 della l. 19 maggio 1983, n. 213, in quanto prevederebbero un "limite individuale di lire diecimilioniquattrocentomila di indennizzo assicurativo, per i rischi alla vita ed all'incolumità delle persone imbarcate su aerei civili";
che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, il giudizio suddetto era stato proposto nei confronti dell'aero club di Varese, esercente dell'aeromobile, nonchè degli eredi dell'allievo che lo pilotava e dell'istruttore di volo ed in corso di causa era intervenuta, per chiamata ex art. 107 c.p.c., la società assicuratrice del velivolo Cigna Insurance Company of Europe S.A.;
che, con sentenza parziale, emessa nella stessa data dell'ordinanza di rimessione, il Tribunale di Varese ha respinto le domande proposte nei confronti dell'aero club di Varese, degli eredi dell'allievo che lo pilotava e dell'istruttore di volo, negandone la responsabilità per l'incidente ed ha condannato, viceversa, la società assicuratrice, al pagamento dell'"indennizzo assicurativo", da liquidarsi in prosieguo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio davanti a questa Corte col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile;
che si è pure costituita la Cigna Insurance Companyof Europe S.A., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
CONSIDERATO che tale ultima costituzione deve essere dichiarata irricevibile, per essere avvenuta oltre i termini previsti dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, inoltre, la questione sollevata difetta manifestamente di rilevanza, in quanto l'art. 935 cod. nav. (il quale disciplina l'obbligo dell'esercente di assicurare "il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo") e l'art. 941 cod.nav. (il quale disciplina l'obbligo dell'esercente "di linee aeree regolari" di assicurare "ciascun passeggero dentro gli infortuni di volo") non sono applicabili nel prosieguo del giudizio, ormai da definirsi unicamente nei confronti della società presso la quale l'aeromobile era assicurato, con la determinazione, nell'an e nel quantum, della prestazione da essa dovuta in base al contratto;
che neppure è applicabile nel giudizio a quo l'art. 19 della l. 13 maggio 1983, n. 213, il quale disciplina le modalità d'aggiornamento "dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 935 e 941 cod.nav., in relazione all'art. 19 della l. 19 maggio 1983, n. 213 (Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal giudice a quo con ordinanza 21 giugno 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/92.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Gabriele PESCATORE, Redattore
Depositata in cancelleria il 22/12/92.