ORDINANZA N. 475
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1992, dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Zanghi Giuseppe ed altro, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
RITENUTO che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino espone di essere stato chiamato a decidere se potesse essere inserito nel fascicolo del dibattimento l'atto dell'audizione della persona offesa del contestato delitto di atti di libidine violenti, atto che il giudice per le indagini preliminari aveva disposto avvenisse in forma di incidente probatorio e che - trattandosi di cittadina scozzese residente ad Edimburgo - era stato eseguito mediante rogatoria all'estero senza che il difensore dell'imputato, pur regolarmente avvisato, vi partecipasse;
che su tale premessa il Tribunale dubita - limitatamente al "caso in cui dovendosi assumere la prova all'estero, la procedura colà vigente non preveda la partecipazione del difensore dell'accusato (o, comunque, non contempli meccanismi tali da poter attivare prontamente la partecipazione di difensore O_7 d'ufficio)" - della legittimità costituzionale dell'art.403 cod. proc. pen., "nella parte in cui subordina l'utilizzabilità della prova assunta nell'incidente probatorio alla presenza effettiva del difensore dell'imputato, anzichè limitarsi a disporre che lo stesso debba essere posto in condizione di presenziare attraverso i dovuti avvisi";
che ad avviso del giudice rimettente la disposizione, per questa parte, si pone in contrasto:
- con l'art. 112 Cost., che, interpretato in collegamento con l'art. 24, impone che la parte pubblica sia posta in condizioni di accedere effettivamente e senza ostacoli insormontabili alla giurisdizione penale, mentre per effetto della norma impugnata essa si troverebbe nella sostanziale impossibilità di fornire dimostrazione del proprio assunto;
- con l'art. 3 Cost., dato che, a seconda che l'atto probatorio debba essere assunto in Italia o all'estero, la parte pubblica può trovarsi nella condizione di poter raccogliere o meno la prova valida dibattimentalmente, dato che solo nel primo caso può avvalersi del congegno normativo (art. 97, quarto comma) di sostituzione immediata del difensore non comparso (in ipotesi, per scelta);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, sostenendo, tra l'altro, che l'inconveniente lamentato dal giudice a quo non discende dall'applicazione dell'art. 403, ma dalla circostanza che, anche ove esistano convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, l'atto probatorio assunto per rogatoria all'estero va espletato nelle forme proprie dello Stato richiesto e che sono quindi ad esso inapplicabili le regole processuali proprie dello Stato richiedente;
CONSIDERATO - a prescindere dall'esame di tale eccezione - che, successivamente all'ordinanza di rimessione, con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - recante "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" - è stata modificata la lettera d) del primo comma dell'art.431 di detto codice, disponendosi che nel fascicolo per il dibattimento vadano inseriti, i verbali, oltre che degli atti assunti nell'incidente probatorio, anche "di quelli assunti all'estero a seguito di rogatoria" (art. 6, quarto comma);
che inoltre - e soprattutto - con l'art. 8, comma 2 bis, del medesimo decreto-legge, come sopra convertito, è stato inserito nel codice di procedura penale l'art. 512 bis, concernente la "lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero", a termini del quale "Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata, ovvero, essendo stata citata, non è comparsa" (evenienza, quest'ultima, che si è concretamente verificata nel giudizio principale);
che di conseguenza, poichè spetta al Tribunale rimettente valutare se di tali nuove disposizioni possa farsi applicazione in tale giudizio, occorre che gli atti gli siano restituiti affinchè possa riesaminare, alla stregua di esse, la rilevanza della questione sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/11/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24/11/92.