Ordinanza n. 452 del 1992

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ORDINANZA N. 452

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

-          Dott. Francesco GRECO

 

-          Prof. Gabriele PESCATORE

 

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-          Avv. Mauro FERRI

 

-          Prof. Luigi MENGONI

 

-          Prof. Enzo CHELI

 

-          Dott. Renato GRANATA

 

-          Prof. Giuliano VASSALLI

 

-          Prof. Francesco GUIZZI

 

-          Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1991 dalla Corte di assise di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Resta Cosimo ed altri, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

RITENUTO che la Corte di assise di appello di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui "ponendo dei limiti invalicabili alla acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, ai fini della valutazione della prova, innesta un meccanismo processuale che impedisce in concreto al giudice l'esercizio del suo libero convincimento, in quanto, pur consentendo di controllare l'attendibilità del teste, non consente d'altro canto, nel caso in cui si dovesse pervenire ad un giudizio negativo circa tale attendibilità, l'esame di quelle dichiarazioni che, proprio per l'asserita attuale inaffidabilità del teste, potrebbero considerarsi veritiere".

 

CONSIDERATO che l'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito con modificazioni con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito l'art. 500 del codice di procedura penale;

 

che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice remittente affinchè, alla luce della nuova disciplina, riesamini la rilevanza della proposta questione.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti alla Corte di assise di appello di Lecce.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 13/11/92.