Ordinanza n. 451 del 1992

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ORDINANZA N. 451

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Ugato Luigi, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

RITENUTO che il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice per le indagini preliminari "deve respingere la richiesta di proroga del pubblico ministero se la stessa, pur pervenuta prima della scadenza del termine di cui all'art. 405, sia stata però notificata alla persona sottoposta alle indagini dopo detta scadenza (ovvero se solo successivamente a quest'ultima sia maturato il termine dilatorio di 5 giorni dalla notifica)";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza della questione.

CONSIDERATO che l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha integralmente sostituito, nel senso auspicato dal remittente ed uniformandosi alla sentenza di questa Corte n.174 del 1992, l'art. 406 del codice di procedura penale;

che, pertanto, vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Asti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/11/92.