ORDINANZA N. 449
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 514, in relazione all'art. 512, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1992 dal Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre - nel procedimento penale a carico di Rivaben Claudio, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.
RITENUTO che il Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermità o irreperibilità";
b) dell'art. 514, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per le stesse ragioni".
CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;
che una volta caducato, a seguito di detta sentenza, il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la questione sub b), così come prospettata, non abbia più ragion d'essere (questione comunque superata dalla modifica apportata all'art. 512 del codice di procedura penale dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 13/11/92.