ORDINANZA N. 435
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.30 della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art.2 della legge regionale siciliana 21 febbraio 1976 n. 1, in riferimento all'art. 20, primo comma, del lo Statuto della Regione siciliana (L. cost. 26 febbraio 1948, n.2) nonchè agli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania sul ricorso proposto da Mazzone Salvatore contro la Commissione Provinciale di controllo di Catania ed altri, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.16 1a s.s dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania sul ricorso proposto da Cintolo Franco ed altri contro la Commissione provinciale di controllo di Ragusa ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.20 1. a s.s dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento della Regione Sicilia;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;
RITENUTO che il Tribunale amministrativo regionale per Sicilia, - sezione di Catania, I sez. - nel corso del giudizio proposto da Mazzone Salvato re contro la Commissione provinciale di controllo di Catania ed altri per l'annullamento delle due decisioni con le quali tale Commissione aveva annullato altrettante decisioni del Comitato di gestione dell'USL n. 30 di Palagonia relative al mantenimento in servizio del ricorrente oltre il 65° anno di età, fino al raggiungimento del massimo periodo contributivo e comunque non oltre il 70anno di età, con ordinanza del 10 aprile 1991 (pervenuta a questa Corte il 31 marzo 1992, iscritta al R.O. n. 189 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge regionale 15 marzo 1963, n.16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1;
che, secondo il remittente, le norme impugnate violerebbero l'art. 20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L. cost.26 febbraio 1948, n.2) nonchè gli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, sia in quanto attribuiscono all'Assemblea regionale siciliana - che è, secondo lo Statuto, organo esclusivamente legislativo - il potere di nomina dei componenti della Commissione di controllo, sia in quanto, nel disciplinare la composizione dello stesso organo di controllo, non ne garantirebbero idoneamente il carattere tecnico;
che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania, II sez. - nel giudizio proposto da Cintolo Franco ed altri contro la Commissione provinciale di controllo di Ragusa, il Comune di Ragusa ed altro per l'annullamento di una delibera della Giunta municipale di Ragusa e di due delibere della suddetta Commissione provinciale di controllo, relative all'indizione di concorsi interni riservati, con ordinanza del 10 ottobre 1991 (pervenuta a questa Corte il 28 aprile 1992, iscritta al R.O. n. 252 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 30 della legge regionale 15 marzo 1963, n.16;
che, secondo il remittente, sarebbero violati l'art. 20, primo comma, dello Statuto regionale siciliano nonchè gli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione per le stesse ragioni di cui alla precedente ordinanza n. 189 del 1992, che vie ne espressamente richiamata;
che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate;
CONSIDERATO che i giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia in quanto prospettano questioni uguali;
che nell'ordinanza n. 189 del 1992, dopo aver esaminato nel merito i motivi del ricorso sottoposto al suo giudizio ed aver riconosciuto la fondatezza di uno di essi, il Tribunale amministrativo ha omesso di pronunciare il conseguente annullamento dell'atto impugnato deducendo che ciò avrebbe comportato, in sede di eventuale rinnovazione dell'atto censurato, l'applicazione dell'art. 30 della legge regionale n. 16 del 1963, che viene sospettato di illegittimità costituzionale; che la questione risulta, pertanto, sollevata in via ipotetica in riferimento ad eventuali atti futuri e dopo avere anticipato la decisione di me rito;
che uguali considerazioni devono essere fatte in ordine alla ordinanza n. 252 del 1992, emanata dopo che con separata sentenza erano già stati compiutamente esaminati e decisi i motivi del ricorso;
che, pertanto, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per assoluto difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.30 della legge regionale siciliana 15 marzo 1963, n.16 (Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana), come sostituito dall'art.2 della legge regionale 21 febbraio 1976, n.1, in riferimento all'art.20, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana (L. cost. 26 febbraio 1948, n.2) nonchè agli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania, sezioni I e II - con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
Aldo CORASANITI, Presidente
Enzo CHELI, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/11/1992.