ORDINANZA N. 390
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° marzo 1992, n.195 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia, Lombardia e Liguria, notificati, rispettivamente, il 27, il 30 ed il 31 marzo 1992, depositati in cancelleria il 1, il 7 e l'8 aprile 1992 ed iscritti ai nn. 32, 38, 41 e 42 del registro ricorsi 1992.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
RITENUTO che con ricorso depositato il 1° aprile 1992 la Regione Toscana ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 1 marzo 1992, n.195, per violazione degli artt. 117, 118, 119, 3, 97 e 128 della Costituzione;
che la norma in questione prevede che il termine massimo di centottanta giorni per l'approvazione degli strumenti urbanistici (di cui all'art.9, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3) deve considerarsi perentorio e la sua decorrenza comporta la tacita approvazione dello strumento urbanistico adottato, con l'esame delle osservazioni da parte del consiglio comunale;
che con analogo ricorso, depositato il 7 aprile 1992, la Regione Puglia ha impugnato il medesimo art. 3, con riguardo agli artt.3 e 117 della Costituzione, aggiungendo che con propria legge regionale (54 del 31 maggio 1980) essa aveva disciplinato il procedimento di formazione ed approvazione del piano, secondo le indicazioni contenute nell'art. 9 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.702;
che la Regione Lombardia, con ricorso depositato l'8 aprile 1992, ha denunciato, in riferimento ai medesimi parametri invocati dalla Regione Pu glia, gli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda par te, del citato decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195;
che, infine, anche la Regione Liguria, con ricorso depositato l'8 aprile 1992, ha denunciato il più volte citato art. 3, in relazione agli artt.97, 117 e 118 della Costituzione;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la declaratoria d'infondatezza.
CONSIDERATO che i quattro ricorsi, proposti contro disposizioni del medesimo decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 25 febbraio 1992;
che pertanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo ordinanza n. 165 del 1991), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto- legge 1 marzo 1992, n. 195 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 115, 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana, dalla Regione Puglia, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/07/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/07/92.