ORDINANZA N. 387
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sull'istanza di cancellazione di ipoteca legale in data 27 febbraio 1992 rivolta dall'avv. Gianluigi Loy, quale procuratore di Claudio Crociani, alla Corte costituzionale, iscritta al n. 2 del registro incidenti di esecuzione.
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Renato Granata.
RITENUTO che in data 27 febbraio 1992, l'avv. Gianluigi Loy, quale procuratore di Claudio Crociani, erede di Camillo Crociani - quest'ultimo condannato dalla Corte costituzionale in composizione integrata a seguito del giudizio penale di accusa n. 1 del registro generale 1977 alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e lire quattrocentomila di multa con sentenza pronunciata il 1° marzo 1979 - ha rivolto alla Corte costituzionale istanza di cancellazione dell'ipoteca legale iscritta al 5 dicembre 1977 alla formalità 7797 presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma su un bene immobile del de cuius per la somma di lire quaranta miliardi a favore dello Stato e di ogni altro avente diritto con decreto n. 183 del 30 novembre 1977 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Corte costituzionale e ratificato con decreto n.186 del 2 dicembre 1977 dalla Corte costituzionale integrata;
che a sostegno dell'istanza si precisa che nelle more l'amministrazione dello Stato, a seguito di procedure esecutive esperite nei confronti degli eredi, "è stata integralmente sanata di ogni pretesa" e che pertanto l'istante, "sia a nome proprio che, per quanto possa occorrere a nome e per conto degli altro coeredi, ha interesse ad ottenere la cancellazione della formalità ipotecaria" in questione "e, conseguentemente la liberazione degli immobili caduti in successione dal descritto gravame";
CONSIDERATO che l'istanza non è rivolta a contestare il titolo che ha determinato l'iscrizione di ipoteca legale, ma ad ottenere un provvedimento di cancellazione della stessa in dipendenza dall'asserita intervenuta estinzione del debito cui inerisce la garanzia reale in esito alle procedure esecutive esperite dall'amministrazione dello Stato;
che, a prescindere dai limiti entro cui la Corte costituzionale opera come giudice dell'esecuzione con riferimento ai giudizi di accusa, su cui questa Corte si è già pronunciata (da ultimo, con ordinanza n. 33 del 1992), nella specie si verte in una materia regolata dal codice civile e dal codice di procedura civile, ove si tratta dei casi e delle forme per la cancellazione delle ipoteche, tra le quali quelle legali iscritte nell'ambito di un procedimento penale (artt. 2878- 2888 del codice civile; artt. 586 e 792-795 del codice di procedura civile);
che, pertanto, trattandosi di profili che riguardano organi e competenze che nulla hanno a che fare con l'esecuzione relativa ai procedimenti di accusa e, in genere, con l'esecuzione penale, nella specie deve ritenersi in radice esclusa la giurisdizione della Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non luogo a provvedere sull'istanza dell'avv. Gianluigi Loy, procuratore di Claudio Crociani, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/07/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 29/07/92.