Ordinanza n. 375 del 1992

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ORDINANZA N. 375

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 21 novembre 1991, n.374, recante: <Istituzione del giudice di pace>, promossi con ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Bolzano e Trento, notificati rispettivamente il 24 e il 27 dicembre 1991, depositati in cancelleria il 2, 3, e 4 gennaio 1992 ed iscritti ai nn. 1, 2 e 3 del registro ricorsi 1992.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Trentino-Alto Adige, Roland Riz per la Provincia di Bolzano, Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO che con ricorso depositato in data 2 gennaio 1992 la regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale della legge 21 novembre 1991 n.374 (Istituzione del giudice di pace) e comunque dei suoi artt.40, primo comma, e 41, terzo comma, per violazione degli artt. 94 e 96 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e dell'art. 3 Cost.;

che con ricorso depositato in data 3 gennaio 1992 la provincia di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale della medesima legge n.374 del 1991 in tutte le sue disposizioni ed in particolare negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 39, 40, 41, 41, terzo comma, 42, 44, 47 e 49, per contrasto con gli artt.8, cifra 29, 16, primo comma, 89, 94, 95, 96, 103 e 107 del citato Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione;

che con ricorso depositato in data 4 gennaio 1992 la provincia di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 16, 40, primo comma, 41, terzo comma, nonchè, in subordine degli articoli da 17 a 34, 44 e 47, secondo comma, della citata legge n. 374 del 1991, in riferimento agli artt. 94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, fra cui in particolare l'art. 28 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, nonchè in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione;

che si è costituito II Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

che successivamente sia la provincia di Bolzano (a seguito di delibera dell'11 maggio 1992 della Giunta provinciale, ratificata dal Consiglio provinciale il 29 maggio 1992), sia la provincia di Trento (a seguito di delibera dell'll maggio 1992 della Giunta provinciale, ratificata dal Consiglio provinciale il 1° giugno 1992), sia la regione Trentino-Alto Adige (a seguito di delibera del 19 maggio 1992 della Giunta regionale, ratificata dal Consiglio regionale l'11 giugno 1992), hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ha accettato le suddette rinunce.

CONSIDERATO che i giudizi vanno riuniti per identità di materia;

che la rinuncia ai ricorsi, seguita dalla relativa accettazione, comporta l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 27/07/92.