Ordinanza n. 363 del 1992

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 363

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione media), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n.1687, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Zà Vergerio Angela contro il Preside dell'Istituto tecnico commerciale <Calvi> di Belluno ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

RITENUTO che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, incaricata in data 5 marzo 1977 per l'insegnamento di dattilografia in un istituto tecnico commerciale (il cui titolare era stato collocato in congedo per malattia il 22 gennaio), aveva richiesto il pagamento della retribuzione relativa al periodo di vacanze estive, il T.A.R. del Veneto, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 (pervenuta alla Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 r.d.lgs. 1° giugno 1946, n. 539, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.lgs.C.p.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, nella parte in cui, ai commi secondo, terzo e quarto, limita il diritto al trattamento economico per l'intero anno scolastico ai soli docenti con incarico annuale ottenuto anteriormente al 1° febbraio;

che, secondo il giudice a quo, l'esclusione della retribuzione per il periodo di vacanze estive nei confronti di coloro che-come la ricorrente -abbiano ottenuto l'incarico d'insegnamento successivamente a questa data vulnererebbe:

a) il principio d'eguaglianza, per il diverso trattamento adottato tra insegnanti incaricati in ragione del mero discrimine temporale della decorrenza dell'incarico (anche alla luce degli obblighi di disponibilità e della preclusione di altri pubblici impieghi comunque imposta ai docenti nel periodo estivo);

b) l'art. 4 della Costituzione per il mancato riconoscimento al docente del suo diritto al lavoro;

c) l'art. 35 della Costituzione perchè non verrebbe tutelata l'attività lavorativa che l'insegnante esplicherebbe anche durante il periodo estivo a causa della peculiarità della sua prestazione e del suo obbligo di partecipare agli esami autunnali;

d) l'art. 36 poichè sarebbe negata una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, richiamandosi alla sopravvenuta legislazione, in particolare all'art. 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, soppressivo dell'istituto dell'incarico annuale ed istitutivo della figura della supplenza annuale, peraltro diversamente disciplinata;

che, nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato la ragionevolezza della norma impugnata, la quale postula un'<equilibrata proporzione> tra attività didattica realmente svolta e trattamento economico.

CONSIDERATO che l'ordinanza di rimessione, pervenuta alla Corte ad oltre undici anni dalla sua emissione, prospetta l'illegittimità costituzionale della normativa, all'epoca vigente, riguardante il trattamento economico degli insegnanti chiamati a ricoprire incarichi d'insegnamento su posti rimasti disponibili nel corso dell'anno;

che la limitazione della retribuzione alla durata effettiva della prestazione in tale ipotesi è un dato costante della legislazione in materia, riscontrabile negli artt. 15 della legge 20 maggio 1985, n. 270, e 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.638;

che queste ultime norme sopravvenute, sostanzialmente riproduttive della previsione denunciata ed ancora regolatrice del processo a quo, sono state in positivo vagliate da questa Corte, la quale, con sentenza n. 163 del 1990, ne ha escluso l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

che nella citata decisione è stata posta in risalto la diversità sostanziale -e quindi la non confrontabilità -tra la situazione di chi, a prescindere dall'autorità conferente, sia officiato per un insegnamento su posto vacante per l'intero anno scolastico e di chi sia invece chiamato su cattedre resesi disponibili successivamente al 31 dicembre per l'assenza del titolare;

che tale seconda ipotesi-caratterizzata dalla temporaneità della prestazione alla cui durata è logicamente limitata la retribuzione-è del tutto analoga a quella di cui al giudizio di rinvio, onde la questione, per la medesima ratio, va dichiarata manifestamente infondata;

che a identica conclusione deve pervenirsi anche con riferimento agli artt.4 e 35 della Costituzione, in quanto l'affermata adeguatezza del trattamento economico nei casi in esame trova un razionale riscontro in quella parte della censurata disposizione che assicura la remunerazione dell'intera mensilità per la partecipazione agli esami autunnali, qualunque ne sia la durata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione media), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/07/92.