Sentenza n. 344 del 1992

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SENTENZA N. 344

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 dalla Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso proposto da Guerra Antonio ed altra, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.11, prima serie speciale, dell'anno 1992;

udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo.

La questione è stata sollevata su eccezione delle parti nel corso di un giudizio promosso dai coniugi Guerra Antonio e Rianna Adriana, genitori adottivi del minore Luca, i quali avevano proposto reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia di reiezione della istanza di revoca dell'adozione, presentata a seguito dell'asserito ripristino dei rapporti tra il minore e la madre naturale.

La Corte di appello di Venezia osserva che, a differenza dell'adozione semplice dei minori e di quella dei maggiorenni, l'adozione piena, nel sistema introdotto dalla legge n. 184 del 1983, non può essere revocata per alcun motivo. Lo stato di figlio legittimo in capo al minore adottato può cessare esclusivamente per effetto di un'altra adozione dello stesso minore, giustificata dalla situazione di abbandono in cui egli si sia venuto in ipotesi nuovamente a trovare.

Il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata contrasti con il principio ispiratore delle moderne discipline dell'adozione, principio che configura la revoca come strumento di protezione dell'adottato contro il fallimento del rapporto, utile per rendere possibile una nuova adozione o per ripristinare i legami familiari preesistenti. Questa tendenza si sarebbe manifestata nella legislazione olandese e tedesca e, ad avviso della Corte di appello di Venezia, anche nella Convenzione europea in materia di adozione e di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e ratificata in forza della legge 22 maggio 1974, n. 357), che prevede la revoca dell'adozione per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge (art. 13).

Il giudice rimettente sospetta che la esclusione di ogni possibilità di revoca si ponga in contrasto con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e, quindi, con l'art. 10 della Costituzione.

Il giudice a quo osserva anche che la legge n. 184 del 1983 consente eccezionalmente la revoca della adozione pronunciata in casi particolari e la cessazione degli effetti della adozione (artt. 51 e 53).

Ne deriverebbe una non ragionevole disparità di trattamento per la adozione legittimante, soprattutto se si considera che anche l'adozione in casi particolari presuppone (nell'ipotesi di cui all'art.44 lettera c) l'accertamento dello stato di abbandono e la dichiarazione dello stato di adottabilità.

La Corte rimettente sottolinea inoltre che la "finzione di biologicità" della filiazione adottiva, spinta fino al punto da superare il reale fondamento del vincolo, condurrebbe ad effetti contrastanti con l'interesse del minore. L'esclusione della revoca anche quando siano dimostrati il fallimento dell'adozione e la possibilità di un ripristino dei rapporti con i genitori naturali sarebbe contraria alla funzione e alle finalità proprie dell'istituto ed alla particolare tutela riconosciuta al minore dall'art. 30, secondo comma, della Costituzione.

2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la infondatezza della questione.

Si deve difatti tenere conto , ad avviso dell'Avvocatura, che l'adozione legittimante è disposta a conclusione di un procedimento, nel quale viene attribuita la massima considerazione alla particolare situazione in cui versa il minore ed all'idoneità, sperimentata in concreto, della coppia adottante. La scelta del legislatore di rendere stabile e irrevocabile lo stato di figlio legittimo dell'adottato può essere opinabile sul piano della opportunità, ma non contrasta con alcuna esigenza costituzionale.

La differente soluzione che la legge offre, prevedendo la revoca nell'adozione in casi particolari, non lede il principio di eguaglianza, in quanto l'adozione legittimante si fonda su presupposti e attribuisce uno stato diverso. Non può essere operato un confronto tra le due forme di adozione. Al riguardo l'Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina particolare non può costituire parametro utile, in relazione al principio di uguaglianza, ai fini di un giudizio di legittimità della normativa generale (sentenze n.46 del 1983 e n. 6 del 1988).

Comunque le cause di revoca disciplinate dagli artt.51, 52 e 53 della legge n. 184 del 1983 per l'adozione in casi particolari rimangono, ad avviso della Avvocatura, estranee al caso esaminato dal giudice a quo. Non conferente sarebbe infine il richiamo all'art.10, primo comma, della Costituzione, giacchè non vengono in rilievo norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Non attinente alla fattispecie sarebbe, infine, il richiamo all'art. 30, secondo comma, della Costituzione.

Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che possa essere pronunciata la revoca per gravi motivi, nell'interesse dell'adottato, dell'adozione e dell'acquisto dello stato di figlio legittimo.

La disposizione, sottoposta alla verifica della legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, prevede che per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Con l'adozione cessano inoltre i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

2. - La disciplina dell'adozione, quale risulta dalla legge n.184 del 1983, è volta ad attribuire al minore, che versa in stato di abbandono, un ambiente familiare definitivamente stabile, idoneo ad assicurargli la educazione, la istruzione ed il mantenimento da parte dei genitori adottivi, con i quali si costituisce, nell'interesse del minore, un vincolo di filiazione assimilato a quello della filiazione legittima.

Il legislatore ha ritenuto opportuno costruire come definitivo questo vincolo, rendendo irretrattabile la adozione, indipendentemente dalle vicende che seguono nella famiglia adottiva, nella quale si intendono affermare rapporti affettivi, rischi di difficoltà, opportunità di un loro superamento, non dissimili da quelli propri di ogni altra comunità familiare. Perchè si possano produrre effetti così profondi e duraturi il legislatore ha preordinato una procedura complessa, articolata in più fasi volte ad accertare rigorosamente, prima della definitiva pronuncia di adozione, la esistenza dei presupposti oggettivi per una adozione preordinata all'interesse del minore, la idoneità dei soggetti, la sperimentata integrazione tra adottanti e adottato in una funzionale unità familiare. Risultano così circondati da particolari cautele, in un disegno normativo che esige grande accuratezza ed elevata responsabilità nelle sue applicazioni, la dichiarazione di adottabilità dei minori che versano in stato di abbandono, la valutazione della idoneità dei coniugi che intendono adottare un minore per svolgere in piena responsabilità il ruolo di genitori, la verifica della soluzione adottiva che si prospetta, sperimentandone gli esiti nel corso del necessario e controllato periodo di affidamento preadottivo.

In questo contesto la scelta operata dal legislatore di escludere la revocabilità della adozione muove in un ambito di discrezionalità che non attinge alla irragionevolezza. Inoltre non può essere invocata, come elemento di comparazione della assenza di tale revocabilità, la revoca dell'adozione in casi particolari, prevista dagli artt. 51 e 53 della stessa legge n. 184 del 1983 per eventi del tutto eccezionali nel rapporto tra adottante ed adottato (attentato alla vita, commissione di altri delitti dell'uno in danno dell'altro o viceversa; violazioni dei doveri incombenti sugli adottanti).

Difatti, al di là della diversità di effetti e della non piena comparabilità tra adozione legittimante ed adozione in casi speciali, per quest'ultima manca comunque la verifica che con l'affidamento preadottivo precede la definitività dell'adozione.

Utili argomenti a favore della necessaria previsione dell'istituto della revoca della adozione non possono neppure essere tratti dalla Convenzione europea in materia di adozione di minori, invocata dal giudice rimettente, indipendentemente dal valore da attribuire a tale Convenzione quale ipotetico parametro di raffronto.

Difatti la Convenzione europea non prevede la necessità dell'istituto della revoca dell'adozione, ma impone piuttosto cautele nel caso in cui la revoca sia ammessa, come può esserlo, in base ad una valutazione discrezionale di opportunità operata dalla legge (art. 13).

Parimenti inconferente si palesa il prospettato riferimento all'art.30, secondo comma, della Costituzione, se si considera che l'istituto dell'adozione di minori rappresenta uno dei modi con cui si tende, nel disegno normativo, e si deve tendere, nella concretezza della esperienza, a provvedere affinchè siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacità.

La questione di legittimità costituzionale proposta è pertanto infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n.184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20/07/92.