SENTENZA N. 333
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 292, (Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), integrati dalle tabelle allegate al d.m. 30 marzo 1985, n. 714 (recte: dai quadri annessi alla stessa legge n. 292 del 1984) promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 1991 dal Pretore di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Croce Giuseppe ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
1. Nel corso di tre procedimenti riuniti promossi da Giuseppe Croce ed altri, dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato con la qualifica di applicato capo (ruolo ad esaurimento), al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella sesta categoria, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 28 dicembre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 292, integrati dalle tabelle allegate al d.m. 30 marzo 1985, n. 714 (recte: dai quadri annessi alla stessa legge n. 292 del 1984), nella parte in cui non consente il richiesto inquadramento.
Rileva il remittente che i ricorrenti, in passato macchinisti di prima classe, dichiarati inidonei per causa di servizio alle mansioni del profilo di appartenenza e idonei a mansioni d'ufficio, erano stati trasferiti, ai sensi dell'art. 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, dal ruolo tecnico al ruolo amministrativo con la qualifica di applicato capo, quarto livello, ruolo ad esaurimento. Intervenuta la legge n. 292 del 1984, gli stessi ricorrenti sono stati inquadrati nella quinta categoria della nuova classificazione contenuta nel quadro di corrispondenza annesso alla legge.
Diversa sorte è toccata ad altri ex macchinisti dichiarati inidonei per cause comuni, i quali, essendo stati collocati in disponibilità per mancanza di posti liberi in organico, si sono visti riconoscere l'inquadramento nella sesta categoria della nuova classificazione in base all'originaria qualifica di macchinista.
A giudizio del giudice remittente, ne è derivata una evidente disparità di trattamento, tanto più ingiustificata nei confronti della categoria degli inidonei per cause di servizio in quanto meritevoli di maggiore tutela.
2. Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, la denunciata disparità di trattamento non è prodotta dalle disposizioni di legge in esame, ma da circostanze casuali, delle quali il legislatore non poteva tenere conto nel definire le nuove categorie di inquadramento del personale.
Poichè la ratio del collocamento in disponibilità è quella di evitare la cessazione del servizio dei pubblici dipendenti, che altrimenti si determinerebbe al verificarsi di alcuni determinati eventi (soppressione di posti, riduzione di organici, sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di assunzione), mediante l'interposizione di un periodo di tempo destinato a verificare la possibilità di una ripresa del servizio, tale istituto non attribuisce ai dipendenti collocati in disponibilità alcun titolo per ottenere un nuovo inquadramento in base a leggi sopravvenute di riassetto del personale. Anche sotto tale profilo - conclude l'interveniente - non appare ravvisabile l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Considerato in diritto
1. Il Pretore di Napoli sospetta di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 35, 36, 37 e 41 Cost., gli artt. 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 292, sul nuovo assetto giuridico ed economico del personale della cessata Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nella parte in cui non consentono l'inquadramento nella sesta categoria, di cui all'allegato quadro N. 1, dei dipendenti aventi la qualifica di applicato capo r.e., già macchinisti di prima classe divenuti inidonei per causa di servizio.
2. L'art. 3 della legge n. 292 del 1984 concerne i profili professionali iniziali per l'assunzione in prova, definiti dall'annesso quadro N. 2, e pertanto la questione di legittimità costituzionale di questa disposizione, affatto estranea al caso oggetto del giudizio a quo, va dichiarata manifestamente inammissibile.
3. Anche la questione di legittimità costituzionale dell'art.2 va dichiarata manifestamente inammissibile in riferimento agli artt.37 e 41 Cost., non trattandosi nel giudizio a quo nè di lavoro femminile o minorile, nè di limiti alla libertà di iniziativa economica privata.
4.1. In riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 292 del 1984 non è fondata.
I ricorrenti avevano svolto fino al 1977 mansioni di macchinista di prima classe. Dichiarati inidonei per causa di servizio, a norma dell'art.49, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, furono trasferiti, con decorrenza dal medesimo anno, dal ruolo tecnico al ruolo amministrativo con la qualifica di applicato capo, IV livello, ruolo esaurimento.
Altri macchinisti invece, dichiarati inidonei per cause comuni, non potendo, a norma del quarto comma dell'art. 49, essere trasferiti al ruolo amministrativo per mancanza di posti liberi in organico, furono collocati in disponibilità ai sensi del sesto comma, in attesa di essere riammessi in servizio non appena si fossero resi disponibili i posti in cui potevano essere utilizzati. In tale posizione sono rimasti fino a quando è sopraggiunta la legge n. 292 del 1984 sul riassetto del personale ferroviario secondo il nuovo sistema delle categorie funzionali.
4.2.
Il giudice remittente ritiene che l'applicazione della legge, alla stregua dell'annesso quadro di corrispondenza, abbia determinato una discriminazione ingiustificata a danno degli ex macchinisti del primo gruppo, i quali, in base alla qualifica attuale di applicato capo r.e., sono stati inquadrati nella quinta categoria r.e. del personale amministrativo, mentre quelli del secondo gruppo, avendo conservato la qualifica originaria di macchinista, sono stati inquadrati nella sesta categoria ai sensi della postilla a) in calce al quadro. Questa disparità di trattamento inverte irrazionalmente il criterio di maggiore favore seguito dall'art. 49 della legge n. 425 del 1958 nei confronti dei macchinisti divenuti inidonei per cause di servizio, e come tali più meritevoli di tutela.
Si può obiettare anzitutto che la qualifica di applicato capo, in conformità della quale si è proceduto al nuovo inquadramento, era stata assegnata ai ricorrenti su loro domanda e proprio in applicazione del trattamento privilegiato ad essi riservato dall'art. 49 della legge del 1958 allora vigente, che per i macchinisti dichiarati inidonei per causa di servizio prevedeva eccezionalmente la possibilità di trasferimento a mansioni amministrative, con attribuzione della qualifica corrispondente, anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili in organico.
Nel nuovo assetto del personale essi hanno avuto ciò che loro spettava in ragione della qualifica rivestita in quel momento; essi non possono trarre motivi di doglianza da un confronto fondato su una precedente qualifica già cessata da quasi un decennio.
In secondo luogo, pur se si ammette il confronto, la disparità di trattamento che ne risulta tra i due gruppi di ex macchinisti non è imputabile alla norma impugnata, bensì al comportamento della direzione del personale, la quale ha tenuto in disponibilità a tempo indeterminato i macchinisti dichiarati inidonei per cause comuni, mentre, ai sensi dell'art.100, terzo comma, della legge n. 425 del 1958, il collocamento in disponibilità non poteva avere durata superiore a due anni.
Pertanto la sperequazione lamentata dai ricorrenti, essendo una conseguenza fortuita di una prassi extra ordinem precedentemente seguita dai preposti alla gestione del personale ferroviario, non può convertirsi in un argomento di illegittimità costituzionale delle norme di inquadramento nelle categorie funzionali di cui alla legge n. 292 del 1984.
5. Esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., la questione risulta infondata anche in relazione agli artt. 35 e 36 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292 (Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 37 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata n. 292 del 1984, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 37 e 41 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.2, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 292, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 15/07/92.