ORDINANZA N. 325
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI. Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 42, primo comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al vedovo di donna deceduta a causa della guerra) del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 dalla Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Teresa Papini, vedova Baldi, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
RITENUTO che con ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 la Corte dei conti-Sez. III giurisdizionale per le pensioni di guerra-sul ricorso proposto da Teresa Papini ved. Baldi ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 29, secondo comma e 30, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, primo comma, e 55 (quest'ultimo per la sola parte attinente al vedovo di donna deceduta a causa della guerra) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra);
che con atto depositato il 7 aprile 1992 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
CONSIDERATO che per quanto attiene all'art. 42 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, anzitutto viene dedotta la violazione dell'art. 29 della Costituzione che, come già altre volte affermato da questa Corte, salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni le quali ineriscono a momenti strettamente economici;
che analoghe considerazioni valgono nei confronti del successivo art. 30 che ha per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei figli ma non tocca il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale; che pertanto la questione è da ritenersi manifestamente infondata;
che per quanto attiene all'altra norma sospettata d'illegittimità costituzionale (art. 55 del medesimo d.P.R. 23 dicembre 1978, n.915) la questione è da ritenere manifestamente inammissibile poichè ha per oggetto la pensione del vedovo palesemente irrilevante ai fini del decidere.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) sollevata, in riferimento agli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra - con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del medesimo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, pure sollevata, in riferimento agli artt.29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti-Sezione III giurisdizionale per le pensioni di guerra - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/06/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 08/07/92.