Ordinanza n. 324 del 1992

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ORDINANZA N. 324

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1992 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di Berlicioni (recte: Berlincioni) Silvano, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che la Corte di appello di Trento, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1992 nel procedimento penale a carico di Berlincioni Silvano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in relazione ai limiti di accettabilità stabiliti dal n. 32 della tabella A per gli scarichi di cloruri da insediamenti produttivi.

CONSIDERATO che l'ordinanza non enuncia l'oggetto del giudizio dinanzi alla Corte rimettente, omettendo di indicare anche il reato per il quale si procede, e non specifica quali disposizioni in relazione alla fattispecie esaminata debbano trovare applicazione nel giudizio a quo;

che manca quindi una adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 9 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/06/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 08/07/92.